Come già chiarito da questa Corte, “la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai Dm 10 settembre 1992 e Dm 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, da un lato non pone alcun problema di retroattività, per i redditi maturati in epoca anteriore, stante la natura procedimentale degli strumenti normativi secondari predetti (emanati ai sensi del Dpr 600/1973, articolo 38, comma 4); dall’altro, essa dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore” (Cassazione n. 9539 del 2013).

Sentenza n. 12745 del 6 giugno 2014 (udienza 1 ottobre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla - Est. Greco Antonio
Dpr 600/1973, articolo 38, comma 4 – Accertamento sintetico effettuato sulla base degli indici di cui ai Dm 10 settembre 1992 e Dm 19 novembre 1992 – Onere del contribuente dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

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