Il dipendente può portare in deduzione l'assegno di mantenimento che versa tramite il datore di lavoro all'ex coniuge?

Come tutti gli oneri deducibili (articolo 10 del Tuir), gli assegni periodici corrisposti al coniuge (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, si deducono dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo. Per quanto riguarda le somme trattenute dal datore di lavoro per oneri deducibili, l’articolo 51, comma 2, lettera h, dello stesso Testo unico, ne dispone la non concorrenza alla formazione del reddito; pertanto, non vanno evidenziate nella dichiarazione dei rediti. Tra gli oneri che rientrano in tale previsione normativa, vi è anche l'assegno periodico al coniuge separato o divorziato, che il giudice ha ordinato al datore di lavoro di corrispondere direttamente all'interessato (circolare 326/E del 1997).


Fonte: Agenzia Entrate

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