La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda una controversia insorta tra l’Amministrazione finanziaria portoghese e una società di leasing in merito al metodo da utilizzare per determinare l’importo detraibile dell’Iva relativa all’acquisto di beni e servizi riferiti a una operazione che, nel contempo, danno diritto o non danno diritto alla detrazione dell’imposta.

I protagonisti al centro del contenzioso
La società ricorrente, è un istituto creditizio, specializzato nell’esercizio di un attività di leasing nel settore automobilistico oltre che all’esercizio di altre attività finanziarie. Nell’esercizio delle suddette attività, però, vengono eseguite operazioni che da una parte danno luogo a diritto a detrazione e contemporaneamente altre che non lo consentono. Dagli atti della causa emerge, inoltre, che la società utilizza beni e servizi destinati esclusivamente alle categorie di operazioni citate, per il conseguimento dei quali è tenuta al pagamento dell’Iva. In relazione, all’esercizio fiscale per l’annualità 2004, era interamente detratta l’imposta fatturata in relazione all’acquisto di beni e servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni che danno diritto a detrazione, tra le quali ricadevano gli acquisti di autoveicoli necessari all’attività di leasing esercitata dall’istituto creditizio. Sui beni e servizi a uso promiscuo il calcolo del pro rata di detrazione,  in considerazione delle sole operazioni che danno diritto alla detrazione, ha ridotto a circa poco meno del 40% l’importo dell’imposta detraibile.

La posizione dell'Amministrazione finanziaria
Da un controllo fiscale del 2007, è stata accertata una maggiore imposta dovuta legata al metodo adottato nel determinare il diritto a detrazione. Veniva rilevata, infatti, una distorsione nella determinazione dell’importo dell’Iva da versare per il 2004. Nella decisione dell’Autorità finanziaria portoghese, era contestata la mancata esclusione di quella parte di fatturato a compensazione del costo di acquisto di beni e servizi con particolare riferimento all’acquisto di autoveicoli. Successivamente, era proposto ricorso contro detto avviso di accertamento, per contestare la maggiore imposta dovuta. Il giudice del ricorso, però, accoglieva la richiesta della società di leasing sostenendo che l’Amministrazione tributaria avrebbe compiuto un’interpretazione contra legem di un apposita norma dell’ordinamento giuridico nazionale. Per tutta risposta veniva precisato che il problema era sorto in quanto nel calcolo erano stati considerati beni e servizi secondo la loro destinazione. Nelle more della controversia, il Tribunale amministrativo, decideva di sospendere il procedimento e sottoporre la questione controversa ai giudici europei.

La questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede se, in un contratto di leasing finanziario il canone pagato dal cliente, costituito dall’ammortamento finanziario, da interessi e altri oneri, debba o meno essere incluso, interamente nel meccanismo di calcolo del pro rata di deducibilità o, diversamente, debbano essere inclusi gli interessi riferiti alla remunerazione, o meglio al profitto, che deriva dal contratto di leasing.

Sui termini della questione pregiudiziale
Sostanzialmente, la questione pregiudiziale verte sulla legittimità della decisione di ricalcolare il diritto alla detrazione così come impostato dalla società ricorrente. Secondo vigente normativa il soggetto passivo può essere obbligato a effettuare la detrazione Iva in funzione della destinazione reale della totalità, o parte, dei beni o servizi utilizzati. La regola della determinazione del diritto a detrazione prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva viene ripresa proprio dalla normativa nazionale sulla base della quale viene contestato il calcolo del pro rata Iva. La normativa nazionale controversa, pertanto, deve considerarsi come una mera trasposizione della richiamata disposizione comunitaria. Come da costante giurisprudenza della Corte, inoltre, nella interpretazione del diritto comunitario si deve tener conto, oltre alla lettera della disposizione, anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui è parte integrante. Considerato il tenore letterale della disposizione di cui all’articolo 17, ogni Stato membro deve tener conto delle finalità e dell’economia della richiamata direttiva. E ancora, infine, per il principio di neutralità dell’Iva, le modalità di calcolo della detrazione devono oggettivamente riflettere la parte reale delle spese, causate dall’acquisto di beni e servizi a uso misto, che può essere imputata a operazioni che diano diritto alla detrazione.

Il giudizio finale
I giudici della quarta sezione della Corte di giustizia europea si sono espressi nel senso di considerare l’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), della sesta direttiva 77/388/CEE, Iva una disposizione che consente a una società di leasing, in una fattispecie come quella di cui alla causa principale, il computo, nel metodo di calcolo del pro rata di deducibilità dell’Iva, dei soli canoni riferiti ai contratti di leasing corrispondenti agli interessi laddove l’uso di tali beni e servizi è in maggior parte dovuto dal finanziamento e dalla gestione degli stessi contratti.

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