I tributi “in proroga”
Lo slittamento dei versamenti ha interessato tutte le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione Unico e da quella Irap. Quindi, oltre alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, all’Irap e, in caso di dichiarazione unificata, all’Iva, anche l’imposta sostitutiva sui canoni abitativi in caso di opzione per il regime della “cedolare secca”, le imposte sul valore degli immobili posseduti all’estero (Ivie)e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), i contributi previdenziali sul reddito eccedente il “minimale”, calcolati nel quadro RR del modello Unico.

Seconda chiamata al 20 agosto
Chi dovesse saltare l’appuntamento del 7 luglio, potrà provvedere a versare gli importi dovuti, con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro i successivi trenta giorni. Poiché il trentesimo giorno (6 agosto) cade nel periodo di “tregua” estiva (1 - 20 agosto), l’adempimento sarà considerato validamente effettuato se portato a termine entro mercoledì 20 agosto.

Il nuovo calendario per chi paga a rate
Lo “scivolamento in avanti” del termine si ripercuote sul calendario cui dovranno attenersi i contribuenti che decidono di pagare a rate le imposte. Chi opera tale scelta, dovrà corrispondere anche gli interessi nella misura del 4% annuo (pari allo 0,33% mensile), versandoli separatamente dal tributo con i seguenti codici:
1668 – tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, “cedolare secca”)
3805 – tributi regionali (addizionale all’Irpef, Irap)
3857 – tributi comunali (addizionale all’Irpef).

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
RataScadenzaInteressi (%)Scadenza (*)Interessi (%)
I7 luglio---20 agosto---
II31 luglio0,261 settembre0,11
III1 settembre0,5930 settembre0,44
IV30 settembre0,9231 ottobre0,77
V31 ottobre1,251 dicembre1,10
VI1 dicembre1,58
(*) L'importo da rateizzare deve essere prima maggiorato dello 0,40%
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
RataScadenzaInteressi (%)Scadenza (*)Interessi (%)
I7 luglio---20 agosto---
II16 luglio0,1016 settembre0,29
III20 agosto0,4316 ottobre0,62
IV16 settembre0,7617 novembre0,95
V16 ottobre1,09
VI17 novembre1,42
(*) L'importo da rateizzare deve essere prima maggiorato dello 0,40%

Fonte: Agenzia Entrate

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