Lo slittamento dei versamenti ha interessato tutte le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione Unico e da quella Irap. Quindi, oltre alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, all’Irap e, in caso di dichiarazione unificata, all’Iva, anche l’imposta sostitutiva sui canoni abitativi in caso di opzione per il regime della “cedolare secca”, le imposte sul valore degli immobili posseduti all’estero (Ivie)e sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe), i contributi previdenziali sul reddito eccedente il “minimale”, calcolati nel quadro RR del modello Unico.
Seconda chiamata al 20 agosto
Chi dovesse saltare l’appuntamento del 7 luglio, potrà provvedere a versare gli importi dovuti, con l’aggiunta della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, entro i successivi trenta giorni. Poiché il trentesimo giorno (6 agosto) cade nel periodo di “tregua” estiva (1 - 20 agosto), l’adempimento sarà considerato validamente effettuato se portato a termine entro mercoledì 20 agosto.
Il nuovo calendario per chi paga a rate
Lo “scivolamento in avanti” del termine si ripercuote sul calendario cui dovranno attenersi i contribuenti che decidono di pagare a rate le imposte. Chi opera tale scelta, dovrà corrispondere anche gli interessi nella misura del 4% annuo (pari allo 0,33% mensile), versandoli separatamente dal tributo con i seguenti codici:
1668 – tributi erariali (Irpef, Ires, Iva, “cedolare secca”)
3805 – tributi regionali (addizionale all’Irpef, Irap)
3857 – tributi comunali (addizionale all’Irpef).
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
Rata | Scadenza | Interessi (%) | Scadenza (*) | Interessi (%) |
I | 7 luglio | --- | 20 agosto | --- |
II | 31 luglio | 0,26 | 1 settembre | 0,11 |
III | 1 settembre | 0,59 | 30 settembre | 0,44 |
IV | 30 settembre | 0,92 | 31 ottobre | 0,77 |
V | 31 ottobre | 1,25 | 1 dicembre | 1,10 |
VI | 1 dicembre | 1,58 | ||
(*) L'importo da rateizzare deve essere prima maggiorato dello 0,40% |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
Rata | Scadenza | Interessi (%) | Scadenza (*) | Interessi (%) |
I | 7 luglio | --- | 20 agosto | --- |
II | 16 luglio | 0,10 | 16 settembre | 0,29 |
III | 20 agosto | 0,43 | 16 ottobre | 0,62 |
IV | 16 settembre | 0,76 | 17 novembre | 0,95 |
V | 16 ottobre | 1,09 | ||
VI | 17 novembre | 1,42 | ||
(*) L'importo da rateizzare deve essere prima maggiorato dello 0,40% |
Fonte: Agenzia Entrate
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