La domanda di pronuncia pregiudiziale, sottoposta ai giudici comunitari, verte sull’interpretazione della direttiva 2006/112/CE sull’Iva. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone una società all’Amministrazione fiscale rumena in ordine al pagamento  dell’Iva sui beni dati in locazione nell’ambito di un contratto di leasing finanziario, ma risultati mancanti a seguito della loro omessa restituzione alla società locatrice.

La normativa comunitaria
In particolar modo, l’articolo 16 della direttiva prevede che sia assimilato ad una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina ad uso privato o all’uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o più in generale, lo destina a fini estranei alla sua impresa, quando tale bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto alla detrazione totale o parziale dell’Iva.

I protagonisti del contenzioso
Con riferimento al caso di specie, una società attiva nel settore del leasing acquista da diversi fornitori autovetture per le quali detrae integralmente l’Iva pagata a monte.
Contestualmente, la società stipula contratti di leasing finanziario, aventi ad oggetto le autovetture acquistate, con persone fisiche o giuridiche che, per tutta la durata del contratto, hanno qualità di utilizzatori, mentre proprietaria di tali vetture resta la società.
In seguito ad inadempimenti o ritardi nei pagamenti, la società ha risolto alcuni contratti di leasing stipulati con utilizzatori inadempienti. In base a quanto stabilito nei contratti, gli utilizzatori erano tenuti, entro tre giorni dalla data di risoluzione del contratto, a restituire alla società il bene oggetto del contratto.
Alcuni utilizzatori si sono rifiutati di restituire i beni oggetto del contratto, beni che non è stato possibile recuperare entro i termini previsti. Pertanto, non avendo ricevuto pagamenti per i contratti risolti, la società non ha più emesso fatture relative a tali contratti e non ha più riscosso l’Iva corrispondente. L’Amministrazione fiscale rumena ha contestato alla società il mancato pagamento dell’Iva, per la violazione delle disposizione di diritto interno relative alla cessione, alla riscossione del tributo e all’emissione per tali cessioni, di fatture a proprio nome.

Il giudice del rinvio
La vicenda è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione: se possa essere considerata cessione a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 16 della direttiva Iva il caso di beni oggetto di un contratto di leasing finanziario che, a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’utilizzatore non sono stati recuperati dalla società di leasing presso l’utilizzatore del bene, benchè la società di leasing abbia avviato le procedure legali per il recupero dei beni e dopo la risoluzione la società di leasing non abbia più incassato alcun importo relativo all’utilizzo dei beni.

Le valutazioni degli eurogiudici
Il giudice ‘a quo’ ha chiesto alla Corte Ue se le disposizioni della direttiva Iva debbano essere interpretate nel senso che l’impossibilità, per una società di leasing di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing finanziario a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsiasi corrispettivo a seguito di tale risoluzione, possa essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso.
L’articolo 16 della direttiva Iva assimila alcune operazioni, per le quali il soggetto passivo non  percepisce alcun corrispettivo, a cessioni di  beni effettuate a titolo oneroso, soggette ad Iva. In base ad una consolidata giurisprudenza, la finalità di detta disposizione è di garantire la parità di trattamento tra il soggetto passivo che prelevi un bene per proprie esigenze private o per quelle del proprio personale e dall’altro il consumatore finale che si procuri un bene dello stesso tipo.
Per conseguire tale obiettivo, l’articolo 16 della direttiva Iva assimila ad una cessione di beni a titolo oneroso il prelievo di un bene dalla propria impresa da parte di un soggetto passivo il quale lo destina al proprio uso privato o all’uso del suo personale, lo trasferisce a titolo gratuito o lo destina a fini estranei a quelli della sua impresa, quando tale bene o gli elementi che lo compongono hanno dato diritto ad una detrazione totale o parziale dell’Iva.

L’analisi nel caso specifico
Il caso di specie, tuttavia, non è riconducibile ad alcuna di tali ipotesi. Innanzitutto, tali beni non possono essere considerati destinati all’uso privato del soggetto passivo o a quello del suo personale, atteso che detti beni non si trovano in loro possesso.
Inoltre, la circostanza che l’utilizzatore resti in possesso di tali beni senza corrispondere un corrispettivo è dovuta al presunto comportamento colpevole di quest’ultimo, e non ad un trasferimento a titolo gratuito di tali beni all’utilizzatore da parte del locatore. Infine, gli stessi beni non possono essere considerati destinati a fini estranei all’impresa del soggetto passivo, poiché la loro locazione e la loro messa a disposizione da parte del locatore rappresentano la sostanza dell’attività economica del locatore.
La circostanza che questi non riesca a recuperare tali beni dopo la risoluzione del contratto di leasing non significa che li abbia destinati a fini estranei alla sua impresa.
Da ciò deriva che l’impossibilità, per una società di leasing, di recuperare beni oggetto di un contratto di leasing in seguito alla risoluzione di tale contratto, non può essere assimilata ad una cessione di beni a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 16 della direttiva Iva.

Le conclusioni della Corte
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che le disposizioni della direttiva Iva devono essere interpretate nel senso che l’impossibilità per una società di leasing di recuperare dall’utilizzatore i beni oggetto di un contratto di leasing a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell’utilizzatore, nonostante le azioni intraprese da tale società per il recupero dei beni in parola e nonostante l’assenza di qualsiasi corrispettivo a seguito di tale risoluzione, non possa essere assimilata ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso.


Fonte: Agenzia Entrate

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