Tra il personale del nostro ente vi è un dipendente separato. L’ex coniuge ci chiede di farle il Cud per l’assegno di mantenimento a lei versato. È corretto?

L’assegno di mantenimento è disposto dal giudice, in caso di separazione tra coniugi, a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che non possieda redditi propri adeguati al tenore di vita condotto durante il matrimonio (articolo 156 c.c.). In caso di inadempimento, il giudice può ordinare al datore di lavoro del coniuge obbligato al mantenimento di versare direttamente l’assegno mensile dovuto. Per il coniuge percettore, l’assegno di mantenimento, qualora sia erogato con cadenza periodica, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir). In questo caso, il datore di lavoro riveste nei suoi confronti, a tutti gli effetti, il ruolo di sostituto di imposta. Deve, pertanto, predisporre un prospetto paga per determinare correttamente la tassazione della somma erogata, attribuire le detrazioni di legge (articolo 13, comma 5-bis, del Tuir), effettuare e versare la ritenuta d’acconto (articolo 24 del Dpr 600/1973), gestire il conguaglio di fine anno/rapporto sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente nonché rilasciare al coniuge separato creditore il modello Cud alle ordinarie scadenze (entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro). I redditi erogati al coniuge separato e le ritenute effettuate dovranno quindi essere riportate sul modello 770 semplificato.


Fonte: Agenzia Entrate

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