I contributi versati a una Fondazione senza fini di lucro sono deducibili dal reddito d’impresa, ma, attenzione, quando la stessa Fondazione “gira” il finanziamento a una Srl, che svolge un’attività commerciale, salta sia la finalità etica alla base dell’agevolazione sia la deduzione.
In sostanza, la persona giuridica senza scopo di lucro beneficiaria di sovvenzioni può, in linea generale, diventare a sua volta soggetto erogante finanziamenti nei confronti di altri organismi. Questi, però, chiarisce la risoluzione 74/E del 29 agosto, ai fini della deduzione, devono svolgere attività tutelate dalla norma di favore, ossia dall’articolo 100, comma 2, lettera a), del Tuir.

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello di una banca che annualmente eroga contributi a favore di una Fondazione della quale è anche socio fondatore e chiede se tali finanziamenti usufruiscono della deduzione prevista dalla norma su richiamata.
Le finalità delle attività svolte dalla Fondazione sono senza scopo di lucro.
Diversi gli ambiti operativi dell’ente, dalla beneficienza nei settori dell’educazione e dell’istruzione, alla promozione della ricerca scientifica, dalle iniziative culturali e a sostegno del turismo a quelle per la salvaguardia dell’ambiente.

La Fondazione, oltre a scendere in campo “di persona”, persegue gli intenti elencati nello statuto, finanziando iniziative di altri soggetti che abbiano gli stessi obiettivi di interesse sociale, di innovazione e sviluppo.

Tra i diversi interventi, specifica l’interpellante, uno, in particolare, riguarda il contributo fornito dall’ente a una Srl che gestisce un centro sportivo con piscina.

La Fondazione, chiarisce nella sua risposta l’Agenzia, possiede i requisiti, opera e contribuisce nell’ambito di progetti riconducibili tra quelli previsti dall’articolo 100, comma 2, lettera a) del Tuir, di conseguenza, le somme corrisposte dalla banca, possono beneficiare della deduzione prevista dal regime di favore anche se, a volte, il denaro viene ridistribuito per realizzare progetti portati avanti da altri. L’importante è che il percorso e l’utilizzo delle donazioni siano adeguatamente tracciabili e abbinabili a un piano già definito al momento del versamento.

Condizioni necessarie sono, inoltre, che i terzi abbiano gli stessi requisiti dei soggetti destinatari delle erogazioni liberali (personalità giuridica, finalità non lucrative e perseguimento “esclusivo” delle finalità previste dalla norma) e che realizzino “direttamente” i progetti. Non è consentito, infatti, il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi tra enti diversi.

La risoluzione ricorda che l’assenza del fine di lucro non coincide necessariamente con la “non commercialità” dell’ente e che tale requisito deve risultare da un’espressa previsione statutaria ed esplicitarsi nella concreta attività svolta, anche attraverso la destinazione del patrimonio e degli utili – di cui deve essere esclusa la ripartizione – alle stesse finalità sociali perseguite.

È chiaro, in sintesi, che il legislatore ha inteso favorire le erogazioni dirette a determinate figure giuridiche che non operano per profitto e che agiscono con specifiche finalità (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto e ricerca scientifica).
Senza sconto, quindi, le somme corrisposte dalle imprese a organismi con fini di lucro.

Di conseguenza, tornando al caso dell’interpello, non usufruiscono della deduzione gli importi corrisposti dalla banca e riversati dalla Fondazione alla piscina, non avendo la Srl le caratteristiche non lucrative indispensabili all’applicazione dell’agevolazione.


Fonte: Agenzia Entrate

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