C’è tempo fino a giovedì 31 luglio per richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai.
Per fruire dell’agevolazione, occorre aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone, aver posseduto nell’anno precedente (insieme con il coniuge convivente) un reddito complessivo non superiore a 6.714 euro, non convivere con altre persone - diverse dal coniuge - titolari di reddito.
La scadenza del 31 luglio riguarda tutti coloro che sono interessati a beneficiare dell’agevolazione a partire dal secondo semestre e che, prima di tale data, hanno maturato i requisiti (quando si fruisce dell’esenzione per la prima volta, la richiesta va presentata entro il 30 aprile).

L’abolizione del canone per i non più giovanissimi è stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, della legge 244/2007). Le regole per poterne usufruire e per richiedere l’eventuale rimborso di quanto versato per gli anni 2008-2010, sono state chiarite dalla circolare 46/E del 2010. I requisiti devono essere riferiti ai redditi dell’anno precedente a quello per il quale si chiede l’esenzione.

Confluiscono nel reddito rilevante ai fini della fruizione dell’agevolazione, oltre a quanto dichiarato con Unico (o con il 730) ovvero a quanto indicato nel Cud, anche i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d’imposta (ad esempio gli interessi sui depositi bancari e sui titoli di stato), le retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e dalla Santa sede o altri enti della Chiesa cattolica, e i redditi esteri non tassati in Italia; ne restano esclusi, invece, i redditi esenti (ad esempio le pensioni di guerra o di invalidità), i trattamenti di fine rapporto di lavoro e le relative anticipazioni, i redditi dell’abitazione principale e delle sue pertinenze e quelli soggetti a tassazione separata.

Per le annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Ovviamente, se si perdono i requisiti (ad esempio, per superamento della soglia del reddito), il canone tornerà a essere dovuto e andrà versato spontaneamente.

La dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, deve essere inviata con plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 Sat - Sportello abbonamenti Tv - Casella postale 22 - 10121 – Torino, oppure, in alternativa, può essere consegnata a uno degli uffici territoriali delle Entrate.


Fonte: Agenzia Entrate

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