Niente quadro RW del modello Unico per le stock option su azioni estere con clausola “Exercise and sell”. Compilazione obbligatoria, invece, per le azioni estere acquisite tramite l’esercizio di stock option, anche se le azioni sono state cedute, in tutto o in parte, contestualmente all’esercizio delle stock option. In questo caso, la compilazione del quadro RW è necessaria per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale e per applicare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli obblighi dichiarativi delle stock option su azioni estere sono contenuti nella risoluzione n. 73/E del 25 luglio.

I quesiti sono pervenuti all’Agenzia in considerazione delle novità apportate, a decorrere dal periodo di imposta 2013, al quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi. Detto quadro ha subito un restyling a seguito delle modifiche introdotte in materia di monitoraggio fiscale cui sono soggetti le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparati, residenti nel territorio dello Stato, che detengono investimenti e attività estere di natura finanziaria (articolo 4 del Dl 167/1990).
In particolare, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti delle persone fisiche, è ora previsto che tali contribuenti sono tenuti a compilare il nuovo quadro RW del modello di dichiarazione annuale dei redditi per assolvere agli obblighi sia di monitoraggio fiscale sia di liquidazione dell’Ivafe e dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie).

Resta confermato quanto indicato nella circolare n. 38/2013, vale a dire che le stock option su azioni estere, ossia i titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare - a un determinato prezzo - azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti, non vanno indicati nel quadro RW finché non sia trascorso un determinato periodo (“vesting period”) in cui l’assegnatario non può esercitare il proprio diritto. Infatti, fino a quel momento, lo stesso diritto è soggetto a una sorta di condizione sospensiva.
Trascorso il vesting period, le stock option vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d’imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un “valore” all’estero. In base alla circolare 38/2013, per la valorizzazione della consistenza delle stock option, devono essere indicati nel quadro RW, quale “valore iniziale”, il prezzo di esercizio previsto dal piano, e, quale “valore finale”, quello corrente del sottostante al termine del periodo d’imposta.

Le stock option devono, invece, essere in ogni caso indicate nel quadro RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora esse siano cedibili. In tal caso, sono soggette anche all’applicazione dell’Ivafe sulla base del valore di mercato (circolare 28/2012).

La risoluzione in esame offre tre esempi di compilazione del quadro RW di Unico Persone fisiche 2014 che possono riguardare le stock option estere.

L’esempio A riguarda le stock option non cedibili con clausola “Exercise and sell. In questo caso, si ipotizza che una persona fisica residente ha esercitato, contestualmente alla data di scadenza del vesting period (1 maggio 2013), le stock option non cedibili con le quali sono state acquisite partecipazioni al capitale di una società belga quotata. Caratteristica dell’operazione è che una parte delle azioni è stata contestualmente venduta e che, alla fine del periodo d’imposta 2013, il contribuente detiene solo una parte delle azioni acquisite con le stock option. In tale ipotesi, il contribuente compila il quadro RW per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l’Ivafe.

L’esempio B riguarda le stock option non cedibili che sono state esercitate nel corso del periodo d’imposta 2013 per acquisire partecipazioni al capitale di una società belga quotata. Poiché al termine del periodo d’imposta 2013 il contribuente detiene ancora le azioni, lo stesso compila il quadro RW per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare l’Ivafe.

L’esempio C concerne le stock option cedibili che una persona fisica residente ha esercitato in data 1 maggio 2013 per acquisire partecipazioni al capitale di una società belga quotata e per le quali il vesting period è terminato nel corso del 2012. In tale ipotesi, il contribuente compila il quadro RW non solo per dichiarare il possesso delle azioni estere e per liquidare la relativa Ivafe, ma anche per indicare il possesso, per una parte dell’anno, delle stock option e per liquidare la relativa Ivafe.


Fonte: Agenzia Entrate

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