In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del Dpr n. 600 del 1973, articolo 36-bis costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale anch’essa deve essere motivata; tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima. D’altronde, vige sul punto il concorrente principio per cui la cartella con cui l’Amministrazione chieda il pagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né la legge n. 241 del 1990, articolo 3 (il quale prevede siano messi a disposizione del contribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il Dpr n. 602 del 1973, articolo 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione (cfr Cassazione 27140/2011).

Sentenza n. 3485 del 14 febbraio 2014 (udienza 18 dicembre  2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cappabianca Aurelio – Est. Ferro Massimo
Riscossione imposte sul reddito – Dpr n. 600 del 1973, articolo 36-bis – Motivazione cartella di pagamento a seguito di mera liquidazione dell’imposta – Onere dell’ufficio assolto mediante richiamo alla dichiarazione medesima – Onere del contribuente provare di aver effettuato i versamenti

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