Il liquidatore subentra in toto al sostituto d’imposta. Pertanto, nel caso in cui sia chiamato ad amministrare il patrimonio che era gestito da una società di intermediazione mobiliare e alcuni clienti di questa abbiano optato per il regime del risparmio gestito, il commissario è tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato maturato. A ribadirlo, la risoluzione n. 19/E del 13 febbraio.
Del resto, già nella circolare 28/E del 2006, in tema di attribuzione della qualifica di sostituto d’imposta al curatore fallimentare e al commissario liquidatore, era stato affermato un principio di carattere generale, per cui gli obblighi che gravano sul sostituto d’imposta, anteriormente alla liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.

Il quesito posto all’Agenzia prende il via dal fatto che, a seguito della revoca - nei confronti di una società di intermediazione mobiliare, perché attualmente in liquidazione coatta amministrativa - dell’autorizzazione a prestare servizi di investimento nei confronti del pubblico, si sono risolti ex lege i mandati di gestione in essere e, per questo, sono prive di effetto le opzioni esercitate dai clienti per l’applicazione del regime fiscale del risparmio gestito.

Il parere dell’Agenzia
Relativamente ai contratti di gestione individuale di portafoglio, l’esercizio dell’opzione per il risparmio gestito comporta l’applicazione di una imposta sostitutiva del 20% sul ricavo maturato nell’ambito del rapporto di gestione, comprensivo sia dei redditi di capitale (articolo 44 del Tuir) sia dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) dello stesso Tuir), con esclusione, quindi, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
L’opzione ha effetto fino a revoca (con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in cui viene espressa) o fino a quando il contratto non viene risolto.

Con il risparmio gestito, la società di intermediazione mobiliare gode di un certo margine di discrezionalità nell’esercizio della sua attività, volta al raggiungimento del maggior profitto possibile a beneficio del risparmiatore. Ha cioè il compito di eseguire tutti gli atti necessari alla conservazione e all’incremento del patrimonio affidatole, scegliendo il “miglior” tipo di investimento da effettuare, nel rispetto delle direttive generali impartite dal risparmiatore.

Anche dopo la messa in liquidazione della Sim, non vengono meno i presupposti per i quali il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettare a tassazione il reddito maturato delle gestioni individuali di portafoglio.
Infatti, a differenza di quanto accade in caso di scioglimento volontario, le disponibilità finanziarie non vengono restituite al contribuente fino a quando la procedura di liquidazione non è conclusa.
Fino a quel momento, i commissari liquidatori amministrano gli strumenti finanziari gestiti dalla Sim in liquidazione in un’ottica di minimizzazione del rischio: in attesa della restituzione dei patrimoni, possono vendere sul mercato parte degli strumenti finanziari ad alto rischio e acquistare titoli a basso rischio.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, i commissari sono tenuti ad applicare lo stesso regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio prima dell’inizio della procedura di liquidazione: devono perciò versare l’imposta sostitutiva del 20% sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale, entro il 16 febbraio dell’anno successivo; inoltre, sono tenuti a indicare nel quadro ST del modello 770 l’imposta prelevata sul complesso delle gestioni.


Fonte: Agenzia Entrate

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