Supponendo un atto risolutivo di una donazione, con cui pertanto l'immobile donato torna al donante, e supponendo che il donante decida di vendere l'immobile, la data a decorrere dalla quale si conteggia il quinquennio rilevante ai fini della plusvalenza è la data dell'atto di acquisto da parte dell'originario donante. Non rileva pertanto né la data dell'atto di donazione, né quella dell'atto risolutivo della donazione. A stabilirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 20/E del 14.02.2014, che in questo modo abbraccia la posizione della Corte di Cassazione (sentenza 20445/2011 e 18844/2012) che ha riconosciuto la natura retroattiva e non traslativa dell'atto risolutorio. Nel caso specifico ciò significa che il donante è ripristinato nella proprietà e nel possesso del bene donato con decorrenza ex tunc dell’atto di donazione. Considerato l'effetto retroattivo, che elimina ab origine gli effetti prodotti dal primo contratto, alla risoluzione di un atto di donazione relativo ad un diritto reale immobiliare si applicano le imposte di registro e catastali in misura fissa di 200 €.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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