Nella sentenza 3107/2014 la Corte di Cassazione si afferma che ai fini della detraibilità dell’IVA la registrazione delle fatture nel pc non è sufficiente . Il caso verteva su irregolare tenuta delle scritture contabili, per omessa fatturazione di somme e per indebita detrazione Iva sugli acquisti per i quali l’Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento. Gli ermellini hanno ribaltato la sentenza dei precedenti giudizi di merito affermando che ai fini della detrazione dell’imposta non è sufficiente provvedere , come nel caso in specie alla regolare registrazione delle fatture nel personal computer , ma vanno anche stampate su cartaceo secondo quanto previsto dal Dm dell’11 agosto 1975, entro 60 giorni dalla data di emissione per permettere i successivi controlli dell’amministrazione finanziaria , pena la perdita del diritto alla detrazione. Viene comunque ricordato che l’accertamento non determina il venir meno del diritto a ottenere il rimborso dell’imposta effettivamente versata , presentando l’ istanza all’Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del Dpr 633/1972.

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