La questione pregiudiziale verte sulle modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, assolta a monte da un soggetto passivo che opera in altro Stato membro nel quale nomina un rappresentante fiscale ai fini Iva. La domanda è stata presentata alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE dalla Corte di appello della Romania. La controversia, nella fattispecie, vede contrapposti una società con sede in Germania, la cui richiesta è la possibilità di un rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte per cessioni di beni effettuate nel territorio rumeno e la stessa amministrazione finanziaria della Romania.

La causa principale
La società ricorrente è una società stabilita in Germania ma che dall’anno 2005 opera nel territorio rumeno nel quale svolge attività commerciali nel settore dell’energia. Ai fini fiscali, in ottemperanza delle disposizioni tributarie nazionali, almeno quelle in vigore prima della entrata della Romania nell’Unione, la società nominava un rappresentante. Quest’ultimo, in nome della società con bandiera tedesca, operava cessione di energia elettrica con a sua volta la fatturazione dei servizi di trasporto. A seguito dell’entrata della Romania nell’Unione, veniva soppresso l’obbligo di designare un rappresentante fiscale. Pertanto, la società rappresentante smetteva di emettere fatture per il servizio di trasporto, pur continuando a mantenere la veste di rappresentante fiscale. Nel 2007, la società tedesca nel presentare la dichiarazione Iva indicava il rimborso dell’Iva versata di cui alle fatture pagate alle società rumene. La società rappresentante fiscale, allo stesso tempo, indicava nelle sue dichiarazioni la detrazione dell’Iva sulle operazioni di cessione di energia elettrica. Di conseguenza, le autorità tributarie, emettevano un avviso di accertamento, parziale, che contestava proprio tali richieste di detrazione dell’Iva. Infatti, si legge nel verbale come non essendo più la società rappresentante soggetta all’imposta, senza di conseguenza fatturare per le operazioni di cessione di energia elettrica, la stessa società avrebbe perso il diritto e la possibilità di detrazione di una imposta che non è più tenuta a versare. In una prima fase contenziosa, veniva contestato l’avviso di accertamento con il risultato di veder dichiarare nullo lo stesso avviso. Con succesiva decisione, però, riformando il precedente contenzioso, il ricorso veniva respinto. In un secondo, e ultimo, procedimento di ricorso amministrativo, nel quale veniva contestato il mancato accoglimento della domanda di rimborso dell’Iva, le autorità tributarie respingevano le richieste della società rappresentante adducendo a motivazione la non possibile applicazione, al caso di specie, delle disposizioni di cui alla ottava direttiva per i soggetti non residenti e non identificati ai fini Iva. Alla luce di tale considerazioni, i togati europei hanno sottolineato ai fini del diniego della assenza di operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi non è sufficiente la semplice capacità di realizzare operazioni imponibili nello Stato di rimborso.

Le questioni pregiudiziali
Le questioni affrontate congiuntamente dai giudici europei investono, nella fattispecie, le disposizioni di cui alla ottava direttiva. Pertanto se, un soggetto passivo, stabilito in uno Stato membro, che abbia effettuato talune operazioni di cessione di energia elettrica, per le quali abbia nominato un rappresentante fiscale ai fini Iva, in territorio di altro Stato, avvalendosi delle disposizioni della richiamata direttiva, possa avvalersi del diritto di ottenere il rimborso dell’imposta assolta a monte.

Sulle questioni pregiudiziali
L’ottava direttiva, stabilisce all’articolo 1 le condizioni cumulative per cui un soggetto non sia considerato non residente nel territorio di uno Stato. Tali condizioni sono costituite dal non disporre di un centro di attività nel territorio nazionale e quella di non aver effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi localizzate nello stesso territorio. Tanto premesso, gli eurogiudici si sono espressi nel senso che la rappresentanza fiscale in uno Stato non è condizione sufficiente alla sussistenza di una stabile attività. Il diritto al rimborso, per l’altra condizione, è subordinato all’assenza dell’effettuazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi che sia considerata localizzata nel territorio dello Stato nel quale si presenta la richiesta di rimborso dell’imposta versata a monte. Inoltre, la Corte europea, ha sottolineato come spetta al giudice del rinvio verificare la sussistenza delle richiamate condizioni per l’ottenimento del rimborso.

La pronuncia
Alla luce di quanto sancito dalle disposizioni di cui alla ottava direttiva 79/1072/CEE, in combinato disposto con gli articoli 38, 171 e 195 della direttiva 2006/112/CE, per i giudici della ottava sezione della Corte di giustizia europea un soggetto passivo che effettui la cessione di energia elettrica, assimilata ai fini Iva ad un bene materiale finito, a rivenditori stabiliti in altro Stato membro con individuazione in tale Stato di un rappresentante fiscale ai fini dell’imposta mantiene la possibilità di richiedere ed ottenere un rimborso Iva per l’imposta versata a monte.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top