Approda su internet, in versione non definitiva, la domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) prevista dall’articolo 1 del decreto legge 4/2014 per i capitali e gli investimenti detenuti all’estero non dichiarati. Sul sito dell’Agenzia sono disponibili per la consultazione anche le due schede, “richiedente=R” e “attività=A”, da allegare alla domanda. Nella prima vanno indicati i dati relativi al richiedente, nella seconda le attività estere rilevanti, da comunicare all’Amministrazione finanziaria.

La formula della “disclosure” consente a persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di svelare al Fisco i capitali e gli investimenti detenuti all’estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Potranno essere regolarizzate, pertanto, tutte le attività estere rilevanti, detenute fino al 31 dicembre 2012 e non dichiarate in Unico nel modulo Rw. L’adesione deve riguardare tutte le attività detenute e tutti i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione previsti per chi detiene capitali o investimenti all’estero.

La partecipazione alla procedura è preclusa nel caso in cui si sia venuti formalmente a conoscenza di verifiche, accertamenti amministrativi o procedimenti penali in materia di violazione di norme tributarie sulle attività estere rilevanti. Anche nel caso in cui la formale conoscenza sia stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati o da soggetti concorrenti nel reato tributario.

La richiesta di adesione
Il modello di domanda ha una struttura flessibile, costruita in modo da permettere l’attivazione della procedura di collaborazione volontaria sia a un singolo contribuente con più attività estere sia a più soggetti cointeressati nella stessa attività. In questo secondo caso, sarà possibile aderire alla procedura attraverso la presentazione di un’unica istanza, ma ciascun contribuente cointeressato dovrà compilare una distinta scheda R e una singola scheda A per ogni attività da far emergere.

Sottoscrivendo la domanda di adesione, il richiedente dichiara di essere consapevole che: la presentazione della stessa non è revocabile; sulla base di quanto contenuto nell’istanza, l’Agenzia delle Entrate quantificherà i corrispondenti redditi e le conseguenti imposte, interessi e sanzioni dovute; per chi, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti in tutto o in parte falsi e per chi fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, sono previste conseguenze penali (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Le schede da allegare
Nella scheda R vanno riportati i dati anagrafici e i recapiti del contribuente che presenta la domanda, e specificati i collegamenti esistenti tra il richiedente e le attività estere (ad esempio: titolare effettivo intestatario, titolare effettivo ma non intestatario, erede del titolare, eccetera).

Nella scheda A, invece, il richiedente deve fornire alcune importanti informazioni sulle attività da regolarizzare, a partire dalla loro ubicazione (in caso di attività di natura finanziaria, ad esempio, va indicato, oltre allo Stato estero, anche l’intermediario finanziario presso cui l’attività è detenuta). Inoltre, va chiarito se, nel corso dei periodi d’imposta accertabili, l’attività è stata trasferita da uno Stato estero a un altro e, in caso affermativo, vanno specificati gli Stati.

I termini di presentazione
I contribuenti potranno presentare la richiesta e le schede, entro il 30 settembre 2015, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure direttamente, a una delle sedi dell’ufficio centrale per il Contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate. La documentazione allegata alla richiesta può essere presentata anche su supporto informatico non riscrivibile (ad esempio, cd-rom o dvd).

Il modello di domanda, le schede da allegare e le relative istruzioni - tutto in versione non definitiva - sono consultabili sul sito delle Entrate, nella sezione “Modelli in bozza”. In appendice alle istruzioni, per aiutare i contribuenti a prevenire errori o sviste nella compilazione, l’Agenzia ha realizzato un breve glossario dei termini tecnici ricorrenti.

Eventuali osservazioni sulla modulistica potranno essere inviate, entro il 15 marzo, alla casella bozzadisclosure@agenziaentrate.it.


Fonte: Agenzia Entrate

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