Dal 2008, le società di persone, quelle a esse equiparate e le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria possono scegliere di determinare il valore della produzione netta Irap secondo le regole previste per le società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5-bis, comma 2, Dlgs 446/1997). Se intendono esercitare l’opzione, devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta coinvolto. Quest’anno la deadline è posizionata su lunedì 3 marzo.

L’opzione Irap in scadenza richiede un’attenta valutazione. Prima di scegliere la “taglia”, conviene “misurare” l’imposta effettuando una serie di calcoli. Cioè, si deve quantificare la base imponibile partendo da due diverse prospettive: quella dei soggetti Ires, che determinano il valore aggiunto della produzione (Vap) guardando alla differenza tra valore e costi delle lettere A) e B) – escluse le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c e d, 12) e 13) – del conto economico (articolo 5, Dlgs 446/1997), e quella delle imprese individuali e delle società di persone, per le quali il Vap si calcola sottraendo dai ricavi elencati nell’articolo 85 del Tuir (lettere a, b, f e g) e dalle variazioni delle rimanenze finali (articoli 92 e 93 del Tuir) i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione - anche finanziaria - dei beni strumentali materiali e immateriali (primo comma, articolo 5-bis, Dlgs 446/1997).

Dunque, se il risultato della prima operazione è più vantaggioso del secondo, conviene procedere con la scelta, trasmettendo l’apposito modello di comunicazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Nel modello, vanno riportati i dati del contribuente, quelli del rappresentante firmatario della comunicazione e, in caso di trasmissione mediante intermediario, l’impegno di quest’ultimo a presentare in via telematica il modulo. Per la compilazione, sul sito internet dell’Agenzia è disponibile il software “Comirap”.

Debutti e metamorfosi
Per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 60/2008, ha precisato che la preferenza deve essere comunicata entro 60 giorni, rispettivamente, dall’inizio del primo periodo d’imposta e dalla data di inizio dell’attività.
Nel caso in cui un soggetto Ires che si trasforma in società di persone voglia mantenere il regime di determinazione della base imponibile, deve esercitare l’opzione contando i 60 giorni di efficacia giuridica della trasformazione. Il passaggio opposto, vale a dire da società di persone a società di capitali, non determina l’obbligo della comunicazione perché queste ultime calcolano la base imponibile Irap esclusivamente secondo le regole a loro assegnate.

Paletti
L’opzione è irrevocabile per un triennio, al termine del quale si intende tacitamente rinnovata per altri tre anni. Stesse modalità e termini sono previsti per la revoca.
Il vincolo temporale è comunque superabile pagando una penalità e rispettando un nuovo termine. Infatti, il Dl 16/2012, con l’articolo 2, ha oltrepassato lo sbarramento dei termini predefiniti, stabilendo che l’adesione a regimi opzionali, subordinati all’invio di comunicazioni, può avvenire anche oltre le scadenze previste (remissione in bonis), a condizione che la violazione non sia stata ancora constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrativa di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza e, in questo specifico caso, il contribuente:
abbia i requisiti sostanziali elencati nelle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine
effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione Irap utile (30 settembre 2014)
versi la sanzione minima di 258 euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti fiscali e/o contributivi.


Fonte: Agenzia Entrate

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