Il termine “lungo” per l’impugnazione della sentenza tributaria, in assenza di notificazione a istanza di parte, decorre dalla pubblicazione della pronuncia anche quando quest’ultima sia viziata sotto il profilo della nullità.
Questo, in breve, il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 839 del 17 gennaio 2014, in cui la Cassazione ha, in particolare, chiarito che il vizio di nullità derivante dalla mancata emissione dell’ordine di munirsi del difensore tecnico si converte in motivo di gravame da far valere entro il termine decadenziale (un tempo annuale, oggi semestrale) fissato dalla legge.

La vicenda di merito
Una Srl impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio del registro di Roma aveva rettificato il valore finale di un terreno di proprietà della società stessa, da questa denunciato in minor somma nell’anno 1991 ai fini dell’Invim straordinaria.
Con sentenza del 18 maggio 2005, la Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che non era stata data la prova della sua notificazione all’ufficio.
La società proponeva appello tardivo il 19 dicembre 2006, sostenendo di essere legittimata al gravame perché, pur essendo decorso il termine “lungo” d’impugnazione – fissato dall’articolo 327 del cpc in, all’epoca, un anno a partire dal deposito della sentenza –, il giudice di primo grado non le aveva ordinato di munirsi di un difensore tecnico e ciò si era tradotto in una nullità radicale e insanabile della sentenza che, a dire dell’appellante, avrebbe impedito il decorso del termine d’impugnazione.

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza del 19 settembre 2007, rigettava l’appello affermando che, nonostante l’omissione dell’ordine in questione avesse leso il diritto di difesa della contribuente, l’impugnazione della sentenza di prime cure avrebbe comunque dovuto essere proposta entro il termine decadenziale stabilito dalla legge.

Il ricorso per cassazione e la pronuncia della Corte
A questo punto, la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo nel quale asseriva che, in base all’articolo 12 del Dlgs n. 546/1992, il potere di compiere e ricevere gli atti del processo tributario nell’interesse della parte sostanziale deve considerarsi riferito esclusivamente al difensore con il patrocinio del quale la parte deve stare in giudizio, analogamente a quanto previsto nel processo civile ordinario.

La ricorrente chiedeva pertanto alla Corte di dichiarare la nullità assoluta della sentenza della Ctp, per aver omesso il giudice l’ordine di munirsi di difensore tecnico e, conseguentemente, di riconoscere la possibilità di esperire contro la pronuncia stessa l’azione di nullità attraverso la proposizione dell’appello anche oltre la scadenza dei termini fissati dall’articolo 327 cpc.

Con la sentenza in rassegna, la Cassazione ha respinto la doglianza, osservando che, a differenza di quanto avviene nel processo civile, il difetto di assistenza tecnica nel processo tributario non si traduce in un difetto di rappresentanza processuale, tanto che l’incarico al difensore, in base all’articolo 12, comma 3, Dlgs 546/1992, può essere conferito anche in udienza, successivamente alla proposizione del ricorso.
La mancanza di assistenza tecnica nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 euro (5 milioni di vecchie lire) in cui la stessa è obbligatoria, spiega la sentenza, impone al giudice (ai sensi del successivo comma 5) di ordinare alla parte privata di munirsi di un avvocato; mentre, laddove l’ordine venga omesso, si verifica una nullità che si riflette sulla sentenza.

Tuttavia, si legge nell’odierno arresto, la nullità in questione “non è assoluta…, ma relativa (e, come tale, ndr)… insuscettibile di essere azionata dalla controparte ovvero rilevata d’ufficio nel giudizio di secondo grado”.
In ogni caso, prosegue la Cassazione, “anche la nullità assoluta (vale a dire la nullità rilevabile d’ufficio) è soggetta al principio generale di assorbimento nei mezzi di gravame”.

La regola che viene sancita è insomma quella secondo cui, in mancanza e indipendentemente dalla notificazione della pronuncia, le impugnazioni ordinarie non possono proporsi dopo che siano decorsi sei mesi (un tempo, un anno) dalla pubblicazione della sentenza.
Unica eccezione a detta regola, chiariscono i giudici di piazza Cavour, è l’ipotesi contenuta nel secondo comma dell’articolo 327 cpc, riproposta in modo pressoché identico nell’articolo 38, comma 3, Dlgs 546/1992, il quale stabilisce che il termine “lungo” per l’impugnazione non decorre dalla pubblicazione “se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza”.

Dall’applicazione di tali regole, la Corte ha fatto scaturire, nella specie, il rigetto del ricorso, rilevando che non può dirsi non costituita la parte che, sebbene in una causa di valore superiore a 2.582,28 euro, ha proposto personalmente il ricorso tributario.
In tal caso, quindi, la circostanza che il giudice abbia omesso di ordinare alla parte di munirsi del difensore tecnico, seppure vizia la sentenza, non è in grado di impedire il passaggio in giudicato della pronuncia una volta che sia decorso il termine “lungo” per l’impugnazione, perché, chiosa la sentenza 839/2014, “per le parti costituite la presunzione legale di conoscenza della sentenza comunque si produce dalla sua pubblicazione”.

Osservazioni
L’articolo 51 del Dlgs 546/1992 prevede che il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria “è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall’art. 38, comma 3”.
Quest’ultima disposizione, come detto, prevede che, laddove sia mancata la consegna della sentenza, “si applica l’art. 327, comma 1, del codice di procedura civile”, con esclusione dei casi in cui la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.
In assenza di notificazione, quindi, anche la sentenza tributaria deve essere impugnata entro il termine “lungo” che l’articolo 327 cpc fissa attualmente in sei mesi (in passato, un anno) dalla pubblicazione della pronuncia.

Per quanto riguarda le eccezioni a detta regola – e dunque i casi in cui è ammessa l’impugnazione anche dopo la scadenza del termine “lungo” – va registrato un approccio decisamente rigoroso da parte della Cassazione che, infatti, ammette l’impugnazione tardiva solo quando ricorrano entrambe le condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 38 del decreto sul contenzioso tributario.

In una recente pronuncia (sentenza 23323/2013, vedi articolo Il diritto di difesa non prevale sull’inviolabilità del giudicato del 12 novembre 2013), la Corte suprema ha escluso che possa invocare la rimessione in termini per l’impugnazione tardiva la parte che, pur non avendo avuto notizia della data di trattazione, era comunque a conoscenza dell’esistenza del processo per averlo essa stessa introdotto attraverso la proposizione del ricorso.
Nel caso esaminato, invece, i giudici di legittimità respingono la richiesta di impugnazione tardiva rilevando che la parte, ancorché priva di assistenza tecnica, era comunque “parte costituita” e, avendo in tale veste ricevuto l’avviso di udienza, non poteva certo affermarsi che non fosse a conoscenza del processo.

La decisione 839/2014, così come la 23323/2013, pervengono alle rispettive conclusioni applicando la regola secondo cui gli eventuali vizi di nullità della sentenza, lungi dall’impedire la decorrenza del termine d’impugnazione, devono farsi valere entro tale termine attraverso la proposizione del gravame al giudice superiore.
In definitiva, nel rispetto del necessario bilanciamento del diritto alla difesa con il principio di certezza delle situazioni giuridiche, anche nel processo tributario grava sulle parti costituite un onere di informazione e di vigilanza sulle vicende del giudizio, da assolvere in modo puntuale per evitare irreparabili decadenze processuali.


Fonte: Agenzia Entrate

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