Una società tedesca forniva servizi in materia logistica a un gruppo, la cui società-madre aveva sede in Austria e la cui principale attività consisteva nella vendita di mobili. Con lettera del 26 agosto 2010, l'Ufficio federale per la giustizia ingiungeva alla società tedesca di presentare, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i documenti contabili redatti alla data di chiusura del bilancio del 31 marzo 2009, in base all’articolo 325 del codice del commercio tedesco.

La posizione della società e del Fisco nazionale
La società presentava, con lettera del 6 ottobre 2010, un ricorso amministrativo presso l'Ufficio federale, sostenendo la propria esenzione da tale attività, poiché la contabilità richiesta era inclusa nei conti consolidati della società madre, correttamente pubblicati.
Con decisione del 13 dicembre 2010, l'Ufficio federale tedesco respingeva il ricorso amministrativo, inferendo che la società non era esonerata dall’obbligo di pubblicare i suoi conti, atteso che la sua controllante non aveva sede in Germania.
Con lettera del 27 dicembre 2010, la società interponeva un nuovo ricorso amministrativo contro detta decisione dinanzi al medesimo Ufficio, affermando che l’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 78/660 sarebbe stato recepito dalla legislazione nazionale, in modo contrario al diritto dell’Unione e, in particolare, alla libertà di stabilimento.
Di contrario avviso si mostrava l'Ufficio, sottolineando che la disparità di trattamento tra una controllata la cui controllante risieda in Germania rispetto a una controllata la cui controllante risieda in un altro Stato membro si imponeva per motivi imperativi d’interesse generale.

La questione pregiudiziale
Il Tribunale di Bonn, sospeso il procedimento, sottoponeva alla Corte la seguente questione pregiudiziale: se sia compatibile con la libertà di stabilimento, ex art. 49 TFUE, una disposizione nazionale che esoneri dall’applicazione delle previsioni disposte dalla direttiva 78/660, le società soggette alla legislazione nazionale di uno Stato membro soltanto qualora la loro società madre sia regolata dalla legislazione dello stesso Stato membro e abbia redatto i conti consolidati conformemente alla normativa di quest’ultimo.

La risposta dei togati comunitari
La Corte di giustizia premette che, in conformaità all’articolo 57 della direttiva 78/660, gli Stati membri possono non applicare alle società soggette alla loro legislazione nazionale - imprese figlie ai sensi della direttiva 83/349 - le disposizioni della direttiva 78/660, concernenti il contenuto, il controllo e la pubblicità dei conti annuali, se sono soddisfatte alcune condizioni, tra cui quella  secondo cui l’impresa madre deve essere regolata dalla legislazione di uno Stato membro.
La Germania si è avvalsa della facoltà di cui all’articolo 57 di detta direttiva ma, osserva la Corte, dal codice di commercio tedesco risulta che l’eccezione è riservata esclusivamente al gruppo di imprese in cui non solo un’impresa figlia, ma anche un’impresa madre abbiano sede nel territorio tedesco.
Invece, utilizzando la locuzione “legislazione di uno Stato membro”, la direttiva 78/660 indica chiaramente – per i giudici di Lussemburgo - che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista, l’impresa madre può essere regolata dal diritto di qualunque Stato membro dell’Unione europea e non unicamente da quello dell’impresa figlia, che intende avvalersi dell’esenzione di cui trattasi. Inoltre, laddove uno Stato membro abbia optato per tale esenzione, esso non può introdurre, nell’ambito delle condizioni di applicazione, una disparità di trattamento tra le imprese madri stabilite in tale Stato e le imprese madri stabilite in un altro Stato membro.
Da qui la censura, da parte degli eurogiudici, della normativa tedesca, ritenuta assorbita la questione della lesione alla libertà di stabilimento.

Conclusioni
L’articolo 57 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, come modificata dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro la quale esoneri un’impresa figlia soggetta alla legislazione di tale Stato dagli obblighi posti dalle disposizioni di detta direttiva concernenti il contenuto, il controllo nonché la pubblicità dei conti annuali, soltanto nel caso in cui anche l’impresa madre sia soggetta alla legislazione di detto Stato.


Fonte: Agenzia Entrate

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