La Corte ricorda il principio più volte affermato in base al quale, “in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore. La diversità dei due tributi, escludendo la necessaria coincidenza dei predetti valori, comporta peraltro che la riduzione eventualmente conseguente alla definizione in via agevolata del valore di mercato inizialmente assunto come parametro per l’accertamento non spiega alcuna incidenza ai fini della determinazione della plusvalenza, consistendo quest’ultima nella differenza tra il valore di acquisto e quello di cessione del bene” (Cass. 4057/2007; Cass. 5070/2011).

Sentenza n. 2599 del 5 febbraio 2014 (udienza 19 dicembre 2013)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Iofrida Giulia
Accertamento reddito di impresa – Cessione di azienda – Accertamento plusvalenza – Possibilità utilizzo in via presuntiva del valore di mercato accertato in via definitiva ai fini dell’imposta di registro – Onere del contribuente superare la presunzione

0 commenti:

 
Top