Il canone di locazione incassato tramite bollettino di c/c postale è considerato tracciabile ai fini del divieto di pagamento in contanti previsto dalla legge di stabilità?

I pagamenti relativi ai canoni di locazione di unità abitative devono essere effettuati, indipendentemente dall’importo, attraverso forme e modalità che escludano l'uso del contante e che assicurino la tracciabilità degli stessi anche al fine della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (articolo 1, comma 50, legge 147/2013). Fanno eccezione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali è ancora consentito il pagamento in contanti. Ai fini sanzionatori, tuttavia, occorre precisare che rileva esclusivamente il tetto per i trasferimenti pari o superiori a 1.000 euro tra soggetti diversi (articolo 49 del Dlgs 231/2007). Pertanto, fermo restando tale limite, la traccia della transazione in contante può essere fornita mediante una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare il pagamento del canone di locazione, anche per poter fruire dei previsti benefici fiscali (nota 5 febbraio 2014 del dipartimento del Tesoro).


Fonte: Agenzia Entrate

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