Ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 114 del 1977, ove i coniugi abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi in quanto i coniugi medesimi “sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito”. La Corte ribadisce che la responsabilità solidale dei coniugi che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, prevista dall’articolo 17 della legge n. 114 del 1977, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi (v. Cassazione n. 9209 del 2011).

Sentenza n. 3129 del 12 febbraio 2014 (udienza 27 novembre 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cappabianca Aurelio - Est. Di Iasi Camilla
Legge n. 114 del 1977, articolo 17 – Dichiarazione congiunta coniugi – Accertamenti in rettifica – Responsabilità solidale coniugi

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