Il Dpr n. 131 del 1986, articolo 52, comma 4, esclude che i terreni che abbiano destinazione edificatoria possano essere oggetto di “valutazione automatica”. Ed è altresì noto che “In tema di imposta di registro, il criterio del valore venale si applica anche a quelle aree la cui vocazione edificatoria risulta dall’inserimento in uno strumento urbanistico non ancora perfezionato, per effetto sia del testo originario del Dpr n. 131 del 1986, articoli 51 e 52, sia del Dl n. 223 del 2006, articolo 36, comma 2, convertito dalla legge n. 248 del 2006, avente efficacia retroattiva, quale norma di interpretazione autentica o, quantomeno, contenente una decisiva indicazione ermeneutica, atteso che l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo” (cfr Cassazione 15792 del 2012 e 23470 del 2007).

Sentenza n. 864 del 17 gennaio 2014 (udienza 21 novembre 2013)
Cassazione Civile, sezione V – Pres. Merone Antonio – Est. Bruschetta Ernestino
Dpr n. 131 del 1986, articolo 52, comma 4 – Imposta di registro – Applicazione criterio del valore venale – È sufficiente inizio del procedimento di trasformazione urbanistica

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