In tema di Irap, l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza, previsto dal DPR n. 602 del 1973, art. 38, in quanto il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25, istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, “per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d’imposte sui redditi”; inoltre l’art. 30, nel disciplinare la riscossione dell’imposta dovuta, prevede che quest’ultima “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (comma 2) e che “la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi” (comma 6) (Cass. 23882/2010; conf. Cass. 24058/2010).

Sentenza n. 1576 del 27 gennaio 2014 (udienza 6 dicembre 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres.  Di Iasi Camilla - Est. Ferro Massimo
IRAP – Termini decadenza istanza rimborso – Applicazione Dpr n. 602 del 1973, articolo 38

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