I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge n. 122 del 1989, art. 2, non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l’originario proprietario-costruttore del fabbricato stesso può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo col Comune (cfr. anche Cass. n. 1664 del 2012; S.UU. n. 12793 del 2005).

Ordinanza n. 1735 del 28 gennaio 2014 (udienza 18 dicembre 2013)
Cassazione civile, sezione VI – 5 - Pres. Cicala Mario
IVA agevolata box autorimesse – Non si applica se acquisto è separato rispetto a pertinenza non prima casa

0 commenti:

 
Top