Una società in nome collettivo in contabilità ordinaria può fruire del beneficio Ace, assumendo quale importo su cui calcolare lo stesso il patrimonio netto risultante al 31 dicembre?

L’Aiuto alla crescita economica (Ace) mira ad agevolare il finanziamento delle piccole e medie imprese. L’incentivo consente infatti alle stesse di dedurre dal reddito imponibile la parte che deriva dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Oltre alle società di capitali, agli enti commerciali, alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, possono beneficiare dell’incentivo anche le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria (articolo 1, comma 7, Dl 201/2011). Il rendimento del capitale si determina applicando un’aliquota percentuale all’incremento del capitale rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010. In altri termini, dal reddito di impresa, ovvero dal reddito complessivo dichiarato, si deduce una frazione degli incrementi netti di patrimonio che si sono registrati durante il periodo di imposta. La misura dell’agevolazione incontra come limite il valore del patrimonio netto dell’esercizio per il quale la stessa è determinata, così come risultante dal relativo bilancio, assunto al netto della riserva per acquisto di azioni proprie (articolo 11 del Dm 14/3/2012).


Fonte: Agenzia Entrate

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