Le omissioni ed irregolarità dell’invito, derivanti dalla mancata indicazione dell’oggetto dei chiarimenti da richiedere al contribuente e dalla fissazione di un termine per l’esibizione dei documenti inferiore a quindici giorni, non possono, di certo, incidere sulla validità dell’accertamento induttivo sintetico, operato dall’Amministrazione finanziaria ai sensi del DPR n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d-bis). Ed invero – come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare – in tema di accertamento delle imposte sul reddito, il DPR n. 600 del 1973, articolo 32, nella parte in cui prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, attribuisce all’Ufficio una mera facoltà, il cui mancato esercizio non determina l’illegittimità della verifica operata sulla base dei medesimi accertamenti, né comporta la trasformazione della presunzione legale posta dalla norma in presunzione semplice, con possibilità per il giudice di valutarne liberamente la gravità, la precisione e la concordanza e con il conseguente onere per il Fisco di fornire ulteriori elementi di riscontro.

Sentenza n. 1857 del 29 gennaio 2014 (udienza 26 novembre 2013)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Valitutti Antonio
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d bis) – Accertamento induttivo sintetico – Invito a comparire ex articolo 32 D.P.R. n. 600 del 1973 – Mera facoltà per l’Ufficio – La mancanza non determina nullità avviso di accertamento

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