Domanda
Per una corretta interpretazione della disposizione di cui all'oggetto, quale il relativo ambito di applicabilità territoriale? Sarebbero sanzionabili unicamente le transazioni oltre soglia effettuate tra soggetti diversi, a prescindere dalla loro residenza valutaria e/o fiscale, solamente se effettuate nel territorio dello Stato? Se in base al principio della territorialità delle leggi ciò potrebbe sembrare a prima vista corretto, ritengo che la ratio della legge sia, invece, quello di assicurare in assoluto la tracciabilità delle transazioni oltre il limite di soglia. Ragion per cui sarebbero ugualmente sanzionabili anche le transazioni effettuate all'estero da soggetti residenti in Italia in violazione del dettato normativo. In caso contrario un vecchio adagio: fatta la legge trovato l'inganno. Non credo, razionalmente, sia questa la volontà del legislatore.

Risposta
L'articolo 49 del D. Lgs. n. 231/2007 stabilisce il divieto al trasferimento del denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore del trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 1.000.

Tale divieto, come è noto, trova applicazione anche nel caso di pagamento frazionati effettuati nel tempo per tranches distinte di importo inferiore alla soglia limite fissata dal legislatore.

L'ambito applicativo di tale disposizione è quello nazionale in applicazione, come si legge correttamente nel quesito in questione, del principio della territorialità delle leggi.

Tuttavia, si potrebbe cercare di ovviare a che tale divieto possa essere aggirato mediante l'utilizzo del denaro contante nella misura superiore alla soglia stabilita dal legislatore coordinando quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2007 con il dettato del D.Lgs. n. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale il quale dispone, tra l'altro, che le persone fisiche residenti in Italia, che effettuano trasferimenti verso l'estero di denaro, senza il tramite degli intermediari, sono tenuti ad indicare i medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi qualora risultino superiori a determinate soglie.


Fonte: IPSOA

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