Domanda
Una SRL fa parte, in qualità di subcontraente, della c.d. filiera delle imprese nell'ambito di un appalto pubblico di servizi. Detta SRL offre numerose prestazioni di servizi anche ad altre imprese private che nulla hanno a che vedere con la (unica) commessa pubblica. La SRL deve obbligatoriamente utilizzare il c.d. conto dedicato anche per i pagamenti di fornitori, dipendenti e spese generali che nulla hanno a che vedere con la commessa pubblica?

Risposta
L'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010 prescrive che tutti i movimenti finanziari relativi ad opere, forniture e commesse pubbliche, nonché relativi ai finanziamenti pubblici, devono essere eseguiti mediante bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Inoltre, è prescritto che tutti i movimenti finanziari inerenti le commesse pubbliche di qualsiasi genere (sia in entrata, sia in uscita) debbono transitare su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla commessa.

Gli estremi del conto corrente dedicato devono essere comunicati alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già in essere, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica (art. 3, comma 7); entro lo stesso termine devono essere segnalati anche le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto medesimo.

Con riferimento all'obbligo imposto dall'art. 3 agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, di utilizzare uno o più conti correnti accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, l'art. 6 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 precisa che l'espressione "anche in via non esclusiva" va interpretata nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché, per ciascuna commessa, sia effettuata una comunicazione alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

Lo stesso art. 6 ha espressamente chiarito che sui conti dedicati alle commesse possono transitare anche movimenti finanziari estranei alle commesse stesse: in altri termini, non è richiesto che tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato siano riferibili soltanto aduna determinata commessa pubblica, ma è necessario che tutte le operazioni relative a questa commessa transitino su un conto dedicato (quello segnalato alla stazione appaltante).

L'art. 3, comma 2, della L. n. 136/2010 (riformulato ex novo dall'art. 7 del D.L. n. 187/2010) stabilisce che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni poste in essere dagli operatori economici privati (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti) verso conti non dedicati, quali i pagamenti destinati ai propri dipendenti, ai consulenti, a spese generali (cancelleria, affitti, abbonamenti) e quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, ancorché tali spese non siano riferibili esclusivamente alle commesse pubbliche; è anche precisato che essi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi oggetto della legge.

La determinazione n. 8 dell'Autorità di vigilanza ribadisce, in relazione a questi ultimi pagamenti, che essi possono anche non essere relativi ad una sola commessa, ma riferirsi in parte ad una o più commesse ed in parte ad altre causali; inoltre, con riferimento a tali pagamenti, non deve essere indicato il Cig o Cup. Quali mezzi di pagamento ammissibili (ritenuti idonei ad assicurare la tracciabilità) l'Autorità cita, oltre ai bonifici postali o bancari ed alle ricevute bancarie, anche gli assegni bancari o postali non trasferibili tratti sul conto dedicato, rimanendo comunque escluso l'impiego del denaro contante per ogni tipo di operazione e per ogni importo.


Fonte: IPSOA

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