L’onere di provare l’esistenza dei presupposti per l’applicazione del regime speciale del margine (per la cessione di autoveicoli usati) compete al soggetto che si avvale del predetto regime in luogo dell’ordinario regime impositivo Iva per gli acquisti intracomunitari (cfr articolo 36, comma 3, del DL n. 41 del 1995). Al cessionario del veicolo proveniente da altro Stato Ce compete l’onere di diligenza ordinaria di assicurarsi che i precedenti proprietari del veicolo non lo abbiano utilizzato quale bene strumentale portandone l’Iva in detrazione. Tale onere, ad esempio, può essere agevolmente adempiuto attraverso l’esame dei libretti di circolazione. La Cassazione richiama l’orientamento della Corte di giustizia Ce (cfr sentenza 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C- 440/04) secondo il quale soltanto gli operatori che adottano tutte le misure ragionevolmente richieste al fine di assicurarsi che le operazioni non facciano parte di una frode, possono fare affidamento sulla liceità delle operazioni medesime. Diversamente, non si può allegare la buona fede a garanzia dei diritti di detrazione o di rimborso vantati in relazione alle operazioni compiute.

Sentenza n. 15219 del 12 settembre 2012 (udienza 9 febbraio 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Pivetti Marco - Est. Olivieri Stefano
Iva – Operazioni intracomunitarie – Cessione di veicoli usati – Regime del margine – Onere della prova a carico del cessionario

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