Domanda
Il DURC deve essere richiesto per qualsiasi tipo di fornitura e/o prestazioni di servizio, e quindi anche per incarichi professionali? Deve essere richiesto dall'Amministrazione Pubblica d'ufficio, o si può ritenere valida l'autocertificazione o un DURC presentato dalla ditta?

Risposta
Il DURC non deve essere richiesto per gli affidamenti di incarichi professionali, trattandosi di certificazione che mira a sanzionare, attraverso l'esclusione dalla gara pubblica, gli imprenditori - datori di lavoro - non in regola con i versamenti contributivi verso i propri dipendenti, e, quindi, in ultima analisi, a scongiurare il lavoro nero. Il DURC non ha nulla a che vedere nei confronti dei liberi professionisti, i quali, peraltro, non solo prestano la loro opera professionale personalmente a favore dell'Ente, diventando del tutto indifferente la presenza di eventuali collaboratori, e, inoltre, non hanno posizioni né INPS né INAIL e, quindi, il DURC non può essere rilasciato.
L'art. 14, comma 6-bis, D.L. 09-02-2012, n. 5 conv. in L. 04-04-2012, n. 35 stabilisce che "Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni".
In ambito lavori pubblici e privati dell'edilizia, il DURC deve essere acquisito d'ufficio dall'Amministrazione procedente e non può più essere oggetto di dichiarazione sostitutiva, in base all'esplicita disposizione di cui all'art. 14, comma 6-bis, D.L. 09-02-2012, n. 5 conv. in L. 04-04-2012, n. 35. La norma rinvia all'art. 43, D.P.R. 28-12-2000, n. 445, al solo fine delle modalità di acquisizione d'ufficio di predetta certificazione.
Quindi, la disposizione è derogatoria del regime generale che continua a trovare applicazione per gli appalti pubblici diversi dai lavori pubblici e privati dell'edilizia, rappresentato dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 secondo cui "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato" in combinato disposto con l'art. 46, D.P.R. 28-12-2000, n. 445 che sotto la rubrica "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" dispone "1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto".


Fonte: IPSOA

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