L’art. 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997 annovera tra i soggetti passivi dell’IRAP anche i soggetti “esercenti arti e professioni”. Per questi ultimi, infatti, il tributo trova applicazione ogni qual volta gli stessi si avvalgano di una struttura organizzata con un complesso di fattori che – per la loro rilevanza, anche sul piano economico – siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività individuale. In tal modo, deve escludersi che il risultato economico conseguito trovi ragione esclusivamente nella capacità gestionale del solo professionista (v. Cass. sent. n. 30753 del 2011). Ai fini probatori, è onere del contribuente che chiede il rimborso dell’IRAP non dovuta dare prova della mancanza di un’attività autonomamente organizzata ex art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (Cass. S.U. 12111/09, Cass.21122/10, 21123/10, 26161/11). In caso di affermazioni apodittiche tale onere non è adempiuto, specie se dalla dichiarazione dei redditi (quadro RE) emergano dei costi per prestazioni a terzi necessarie per la produzione del reddito di lavoro autonomo.

Sentenza n. 8119 del 23 maggio 2012 (udienza 5 aprile 2012)
Cassazione civile, Sezione V – Pres. Pivetti Marco – Est. Valitutti Antonio
Irap – Lavoratori autonomi – Assenza di autonoma organizzazione – Onere della prova – Spetta al contribuente

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