L’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 546/1992, prevede che l’istanza di mediazione sia presentata “alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili”.
Con circolare n. 9/2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “le ‘strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili’ sono gli Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di quest’ultimo”.
In particolare, per quel che concerne il Centro operativo di Pescara, occorre distinguere due ipotesi. Nel caso di atti emessi dal Centro a seguito di attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate, l’istanza di mediazione deve essere presentata alla Direzione provinciale alla quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso che sarà eventualmente parte del processo tributario. Invece, in relazione a tutti gli altri atti emessi dal Centro, l’istanza di mediazione deve essere presentata direttamente all’Ufficio legale del Centro operativo.

Chiamati a gestire il nuovo istituto della mediazione tributaria sono, pertanto, i nuovi Uffici legali delle Direzioni provinciali o le analoghe strutture delle Direzioni regionali. Uffici che, in verità, tanto nuovi non sono.
Infatti, con la modifica dell’articolo 5 del regolamento di amministrazione (delibera del Comitato di gestione del 29 dicembre 2011, n. 51), gli Uffici legali hanno sostituito le precedenti Aree legali.
Infatti, la disposizione citata attualmente prevede che “Le direzioni provinciali curano l’attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l’accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso. Sono strutturate in uno o più uffici territoriali, un ufficio controlli e un ufficio legale. Gli uffici territoriali, individuati con atto del Direttore dell’Agenzia in base alle dimensioni della direzione provinciale, sono dedicati alle attività di informazione e assistenza, alla gestione delle imposte dichiarate e ai controlli formali, nonché ad altre tipologie di controlli individuate con atto del Direttore dell’Agenzia. L’ufficio controlli è dedicato a tutte le funzioni di controllo e accertamento, fatta eccezione per quelle affidate agli uffici territoriali; può articolarsi in più aree, individuate con atto del Direttore dell’Agenzia in base alla numerosità e alle caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti e ai differenti tipi di attività da svolgere. L’ufficio legale tratta il contenzioso di tutta la direzione provinciale”.

In altri termini, gli Uffici legali (ex Aree legali) sono transitati al di fuori dell’Ufficio controlli per porsi – al pari dello stesso – alle dirette dipendenze del Direttore provinciale.
Tale scelta di modifica organizzativa si è resa necessaria all’interno dell’Agenzia proprio per assicurare quei requisiti di “diversità” e “autonomia” che, per espresso disposto dell’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 546/1992, devono contraddistinguere la struttura competente a decidere sulle istanze di mediazione.

Allo stato, gli Uffici legali risultano, infatti, non solo strutture “diverse” rispetto a quelle che hanno curato l’istruttoria dell’atto (Ufficio controlli e Uffici territoriali), ma anche “autonome” in quanto risultano attualmente poste non più alle dipendenze del capo Ufficio controlli, bensì del direttore provinciale.
In proposito, si evidenzia che, per l’Agenzia delle Entrate, i requisiti della diversità e dell’autonomia garantiscono la “imparzialità”, più che la “terzietà”, della struttura competente per la gestione della mediazione. A decidere sulle istanze, infatti, non è un soggetto esterno all’Agenzia, ma un organo interno alla stessa che, tuttavia, non coincide con la struttura che ha curato l’istruttoria dell’atto e che, sul piano decisionale, non subisce influenze da parte della stessa.

Del resto, la terzietà, insieme all’indipendenza e all’imparzialità, costituisce uno dei caratteri tipici dell’attività giurisdizionale secondo quanto disposto dall’articolo 111 della Costituzione, ma non anche della Pubblica amministrazione.
L’articolo 97 della Costituzione, infatti, si limita a richiedere che i pubblici uffici siano organizzati “in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” e il successivo articolo 98, comma 1, a specificare che “i pubblici impiegati sono al servizio elusivo della Nazione”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 241/1990, “L’attività amministrativa… è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”.
Ecco allora che, con specifico riferimento alla mediazione, la sussistenza dei requisiti dell’autonomia e della diversità risulta garantita dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha deliberatamente scelto di attribuire la gestione della mediazione a una struttura diversa da quella che ha curato l’istruttoria dell’atto e ha posto la stessa in condizione di decidere al di là degli interessi di parte e di condurre le proprie valutazioni con equità e giustizia, nella piena osservanza della legge.


Fonte: Agenzia Entrate

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