Domanda
Un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità da sedici mesi viene assunto da una azienda "Alfa" diversa da quella che lo ha posto in mobilità per otto mesi, usufruendo delle agevolazioni contributive ed al termine del contratto cessa il rapporto. Può la stessa azienda "Alfa" assumere nuovamente il lavoratore che nel contempo ha maturato ventiquattro mesi di disoccupazione oppure una volta assunto non spetta alcun beneficio?

Risposta
In merito al quesito richiesto si conferma che l'iscrizione nelle liste di mobilità viene ad essere "temporaneamente" sospesa insieme al relativo trattamento economico, qualora il lavoratore venga assunto a tempo determinato in base all'articolo 8, comma 2, legge 223/1991; attraverso tale assunzione il datore di lavoro può fruire dei previsti sconti contributivi per un massimo di 12 mesi; cessato il contratto a termine il lavoratore riprende l'iscrizione nelle liste di mobilità per la durata residua.

Nel caso richiesto dal lettore, l'Inps affrontando più volte la questione (circolare 109/2005) ha confermato che la stessa azienda non può procedere a successive assunzioni "agevolate" dello stesso lavoratore in mobilità, se risulta già esaurito l'arco temporale dei 12 mesi previsto dall'articolo 8 della legge n. 223/1991; interpretando quanto indicato dall'Ente ciò, significa che non è possibile riassumere con un altro contratto a termine agevolato (il riferimento è infatti all'articolo 8 della legge 223/1991), fermo restando che l'impresa può assumerlo a termine (nel rispetto dei limiti temporali previsti), senza però fruire di "sconti contributivi"; può procedere ad assumerlo infine a tempo indeterminato.

Al fine di capire se risulta ammissibile ottenere ulteriori sconti contributivi previsti dalla legge a fronte di tali situazioni si ricorda che l'articolo 25, comma 9, legge 223/1991, dispone che per ciascun lavoratore iscritto nelle liste di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti e in più spetta un beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore; inoltre, oltre alle citate agevolazioni lo stesso articolo 8, comma 2, legge 223/1991 concede ulteriori dodici mesi di beneficio, a condizione che il contratto a termine sia "trasformato" in contratto a tempo indeterminato «nel corso del suo svolgimento» (cosi non è successo nel nostro caso).

L'orientamento prevalente di prassi (vedi anche messaggio Inps 199/2000) ha confermato che per lo stesso lavoratore, le agevolazioni contributive (di cui all'articolo 8, comma 2 e all'articolo 25, comma 9) vanno intese in " alternatività" o meglio il datore di lavoro che ha fruito del beneficio di cui all'articolo 8, comma 2, a seguito dell'assunzione a tempo determinato di un dipendente, nell'ipotesi di una sua riassunzione a tempo indeterminato successiva alla conclusione del rapporto di lavoro a termine, non può beneficiare anche dell'agevolazione prevista all'articolo 25, comma 9.


Fonte: IPSOA

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