La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte nell'ambito di un procedimento di accertamento del passivo fallimentare di una società italiana, verte sulla richiesta di ammissione al passivo del credito della Camera di commercio relativo al mancato versamento del diritto camerale dovuto annualmente dalle imprese iscritte nel registro delle imprese.

Il procedimento principale
Con sentenza del 29 aprile 2009 veniva dichiarato il fallimento della società convenuta e la conseguente richiesta dalla ricorrente camera di commercio di iscrizione alla massa passiva fallimentare del credito vantato per il diritto camerale annuale. Il giudice fallimentare, adito in merito alla richiesta di ammissione al passivo del diritto annuale, ha sollevato dubbi sulla compatibilità tra la normativa italiana che disciplina il diritto annuale e la normativa comunitaria con particolare riferimento alla direttiva 2008/7/CE. Occorre, premettere come la stessa Camera di commercio in un primo momento disconosceva la competenza della corte europea a pronunciarsi sulla questione in oggetto. Competenza riconosciuta legittima dalla Corte che ha sottolineato come il rinvio sia stato effettuato dal giudice fallimentare chiamato a dirimere la controversia con la pronuncia giurisprudenziale.  

La questione pregiudiziale
Seppure il procedimento principale sia articolato in una pluralità di questioni pregiudiziali, i togati europei hanno convenuto di esaminarle congiuntamente. La questione sottoposta dal giiudice del rinvio alla attenzione dei giudici riguarda l'interpretazione degli articoli 5 e 6, paragrafi 1, rispettivamente lettera c) ed e) della direttiva 2008/7, in relazione alla normativa nazionale italiana che assoggetta le imprese a una imposizione indiretta sui capitali a cui si riconduce il pagamento annuale del diritto camerale da parte di chi è iscritto nel registro delle Camere di commercio.

Sulla questione pregiudiziale
In prima analisi, i giudici europei sottolineano di aver già in passato precisato che l'articolo 6, della direttiva 2008/7, in analogia con altra norma comunitaria, costituisce una deroga al divieto di imposte indirette con le stesse caratteristiche dell'imposta sui conferimenti. L'articolo 5, vieta poi le imposte indirette anche sotto forma di diritti di registrazione per l'esercizio di attività di impresa. La ratio di tale norma sta nel fatto che l'imposizione, legata alla forma giuridica societaria, si pone in contrasto con finalità e obiettivi della direttiva 2008/7. Sempre da costante giurisprudenza della Corte, si evince che il diritto annuale, di cui al procedimento principale, ha come fatto generatore d'imposta l'iscrizione al registro delle imprese. Il tributo in questione, pertanto, costituisce un prelievo che va a colpire le società a fini di lucro in relazione al volume di affari. Come osservato dalle autorità italiane, e come ribadito dalla Commissione europea, il tributo non è in funzione della forma giuridica adottata dalle società commerciali. Quanto indicato, continuano ad argomentare i giudici nella loro disamina, non viene meno neanche alla luce del fatto che l'iscrizione al registro delle imprese ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa. Si deve considerare non rilevante quanto, invece, fatto valere dalla parte ricorrente ovvero che il pagamento del diritto annuale sia stato richiesto alla società convenuta anche per un periodo di tempo durante il quale la società non esercitava l'attività commerciale. L'obbligo del diritto annuale, alla stregua della normativa nazionale di riferimento, esula dell'effettivo svolgimento dell'attività in quanto commisurato alla mera detenzione di impresa da parte delle società di capitali. Al termine dei ragionamenti, i togati europei concludono affermando che il diritto camerale, di cui al procedimento principale, è comunque dovuto anche se la società non è operativa e non svolge l'attività imprenditoriale.

La pronuncia definitiva della Corte
Nelle conclusioni, a cui sono giunti i giudici si fa rilevare che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2008/7/CE non è di ostacolo all'esazione del  diritto annuale camerale, quale imposta indiretta sui capitali, a carico delle società commerciali ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese. Tale posizione, affermano i giudici, è valida anche in considerazione del fatto che tale iscrizione ha natura costitutiva e soprattutto nel caso in cui le società non svolgano l'attività per cui sono state costituite.


Fonte: Agenzia Entrate

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