Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono intervenute variazioni di aliquota Iva?

Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda del 55%, non sono previste particolari disposizioni in merito all'aliquota Iva applicabile. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione, pertanto, sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Si applica pertanto il regime agevolato, diventato permanente, che prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata.
Le cessioni di beni beneficiano dell’Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, se l’appaltatore fornisce beni di valore significativo (definiti dal Dm 29 dicembre 1999, ad esempio infissi e caldaie), l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.


Fonte: Agenzia Entrate

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