Il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione di cui all’articolo 7 della legge n. 388 del 2000, commisurato all’incremento della base occupazionale in un determinato arco temporale, prevede il rispetto di talune condizioni, previste dal comma 5: a) i nuovi assunti siano di età inferiore ai 25 anni; b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi, o siano portatori di handicap, individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) siano stati osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno diritto al credito d’imposta; d) siano state rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle norme specifiche. Il mancato rispetto delle suddette condizioni costituisce causa ostativa alla fruizione del credito d’imposta, anche se siano rispettati gli altri presupposti di legge, compreso il limite massimo c.d. de minimis di cui all’articolo 7, comma 10, legge n. 388 del 2000 in caso di cumulo con altri benefici.
L’istanza di rimborso per ottenere il maggiore credito d’imposta eventualmente spettante medesima è respinta se il contribuente non abbia dato prova del rispetto dei predetti requisiti ex articolo 7, comma 5, della legge n. 388 del 2000.

Sentenza n. 4684 del 23 marzo 2012 (udienza 14 marzo 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cicala Mario - Est. Chindemi Domenico
Agevolazioni fiscali – Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione – Condizioni previste dalla legge – Istanza di rimborso – Onere della prova a carico del contribuente

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