Il dies a quo del termine biennale per la richiesta di rimborso dell’imposta erroneamente versata decorre dal momento in cui è stato effettuato il versamento e non dalla data del termine ultimo previsto per l’esercizio del diritto di detrazione.
Questo il principio affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 5224 del 30 marzo in materia di termine di decadenza per il rimborso dell’Iva indebita, disciplinato dall’articolo 21, comma 2, ultimo periodo, del Dlgs 546/1992, secondo cui “La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

La vicenda
La pronuncia della Cassazione trae origine da una controversia tra una società commerciale e l’Amministrazione finanziaria riguardo il silenzio-rifiuto di quest’ultima sull’istanza di rimborso – per gli anni dal 2001 al 2004 – dell’Iva non detratta derivante da acquisti di beni e servizi, per cui la detraibilità era stata esclusa dalla legislazione italiana, in contrasto con quella comunitaria.
Nei giudizi di merito il ricorso della società avverso il silenzio-rifiuto era stato accolto. Ciò sulla base della motivazione che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso dovesse farsi decorrere dal termine finale di esercizio del diritto di detrazione, disciplinato dall’articolo 19 del Dpr 633/1972, ossia dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

La pronuncia
Con l’ordinanza in commento la Corte – accogliendo le ragioni dell’Amministrazione finanziaria – ribadisce il proprio orientamento giurisprudenziale, secondo cui il diritto al rimborso dell’Iva indebita è soggetto al termine “fiscale” biennale di cui al citato articolo 21 del Dlgs 546/1992. Non è applicabile, pertanto, il termine “civilistico” di prescrizionale decennale previsto per la ripetizione dell’indebito oggettivo di diritto comune.
Sotto tale profilo, la Cassazione richiama l’orientamento giurisprudenziale della Corte di giustizia Ue, secondo cui le norme comunitarie non ostano alla sottoposizione del diritto al rimborso di tributi pagati in violazione delle stesse disposizioni comunitarie a un regime più restrittivo di quello stabilito per l’indebito comune. Ciò, purché siano rispettati i principi comunitari di effettività ed equivalenza, in forza dei quali l’esercizio del diritto al rimborso dell’indebito tributario non deve essere impossibile o eccessivamente difficile e non devono essere stabilite modalità più gravose di quelle previste per l’indebito derivante da violazioni di diritto interno.

L’ordinanza della Corte suprema è conforme – più in generale – all’orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui non lede il principio di effettività la normativa nazionale relativa all’indebito tributario, che preveda un termine di prescrizione asseritamente più favorevole all’Amministrazione finanziaria rispetto a quello di prescrizione per i privati (cfr sentenza 8 settembre 2011, cause riunite C-89/10 e C-96/10, Q-Beef e Bosschaert).
Di conseguenza, la previsione di un termine di decadenza più breve (due anni) entro il quale il soggetto passivo può reclamare il rimborso dell’Iva versata a torto nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, rispetto al termine decennale di prescrizione per le azioni di ripetizione dell’indebito oggettivo tra privati, non è di per sé contraria al principio di effettività.
Un termine di decadenza di due anni, peraltro, secondo il predetto orientamento della Corte di giustizia, è in linea di principio idoneo a consentire a qualsiasi soggetto normalmente diligente di far validamente valere il diritto attribuitogli dall’ordinamento.

Sotto il profilo della decorrenza del termine biennale per la presentazione dell’istanza di rimborso dell’Iva indebita, l’ordinanza ribadisce il più recente orientamento della Corte di cassazione secondo cui occorre far riferimento al momento in cui è stato effettuato il versamento, in quanto l’errore in cui il contribuente è incorso legittima l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna (cfr Cassazione, sentenza 12447/2011). Tale termine non potrebbe decorrere dalla data del termine ultimo previsto per la dichiarazione ai fini della detrazione, poiché detrazione e rimborso d’imposta sono manifestazioni alternative del medesimo diritto, sicché il decorso del termine previsto per avvalersi della facoltà di rimborso non potrebbe essere di certo collegato con una modalità alternativa di esercizio del medesimo interesse, modalità che opera separatamente e in ragione di differenti presupposti.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top