Mediazione tributaria conclusa positivamente: con la risoluzione 37/E arrivano puntuali i codici tributo utili al perfezionamento dell’accordo. Il nuovo istituto deflativo del contenzioso, riguardante le controversie di valore non superiore a 20mila euro, entrato in vigore per gli atti dell’Agenzia delle Entrate notificati a decorrere dal 1° aprile scorso, si definisce, infatti, con il pagamento dell’importo dovuto entro 20 giorni dalla sottoscrizione. La somma può essere versata per intero o anche suddivisa fino a un massimo di otto rate trimestrali – in tale ipotesi l’intesa è validata con il pagamento della prima rata – attraverso un versamento diretto, anche tramite compensazione, comunque utilizzando l’F24. Ed è in questo modello che trovano giusta collocazione i 20 nuovi codici tributo. In breve ricordiamo che la disciplina relativa al “reclamo e alla mediazione tributaria” – i nuovi strumenti in grado di dare il via a un dialogo proficuo tra Agenzia e contribuente, allontanando il rischio di lunghe e gravose controversie da dirimere in tribunale – è rintracciabile nell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, così come modificato dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011. In sostanza, la norma prevede che il ricorso in Commissione tributaria, da parte del contribuente destinatario dell’atto, sia preceduto obbligatoriamente dalla presentazione, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla direzione provinciale o regionale delle Entrate che lo ha emesso, di un’istanza di “reclamo”. La stessa deve contenere la richiesta di annullamento dell’atto sulla base degli elementi che trovano posto nel ricorso. Al suo interno il contribuente può formulare anche una proposta di mediazione. Una volta ricevuta la domanda, l’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o “mediare”. Se l’accordo non viene raggiunto o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. Perché 20 nuovi codici tributo? La risposta è nel provvedimento direttoriale del 22 marzo scorso, con il quale sono state estese, limitatamente all’istituto del reclamo e della mediazione, le modalità di versamento con F24 anche alle imposte di bollo, di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecaria, catastale, sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale su contratti di locazione finanziaria di immobili, alla tassa ipotecaria e a quella sulle concessioni governative.


Fonte: Agenzia Entrate

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