Il provvedimento di fermo amministrativo di cui all’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923 costituisce una misura cautelare, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, concernente la sospensione di un credito verso la medesima amministrazione in presenza di situazioni debitorie, rimanendo comunque esclusa la compensazione. Detta misura cautelare è applicabile anche ai crediti IVA consentendo il diniego dell’istanza di rimborso in presenza di controversie su rettifiche ed accertamenti relative ad altre annualità del tributo. In proposito, il fermo costituisce una misura diversa rispetto alla prestazione di cauzione sulle richieste di rimborso IVA prevista dall’art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

Sentenza n. 4505 del 21 marzo 2012 (udienza 27 gennaio 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. D’Alonzo Michele - Est. Virgilio Biagio
Fermo amministrativo – Crediti Iva – Applicabilità – Prestazione di cauzione per le istanze di rimborso – Irrilevanza

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