Domanda
E' possibile utilizzare prestazioni occasionali di tipo accessorio allo scopo di fare effettuare lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici?
Rientrano nelle attività di manutenzione edifici anche spalatura neve, sostituzione lampadine e tinteggiatura comunione?
E' possibile attingere tra lavoratori pensionati, casalinghe, giovani con meno di 25 anni regolarmente iscritti a ciclo di studi o soggetti in mobilità o cassa integrazione?

Risposta
In merito al quesito richiesto, si conferma che i lavori citati dal lettore, quali giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, risultano "espressamente" indicati dalla normativa vigente (Dlgs 276/2003 art 70 e legge 133/2008) e quindi rientranti tra le attività per le quali può essere utilizzato il lavoro accessorio ; risulta quindi conseguentemente pacifico far rientrare le "ulteriori" (*) attività menzionate dal lettore (spalatura neve, sostituzione lampadine e tinteggio parti comuni).

Si precisa inoltre che, la normativa di riferimento consente che le prestazioni vengano svolte, in regime di lavoro accessorio, da "qualsiasi" lavoratore e che l'utilizzo di tale disciplina non comporta adempimenti (**) aggiuntivi rispetto a quelli previsti in generale per qualsiasi tipo di lavoro (quali ad esempio sicurezza o altre comunicazioni ad enti).

(*) Ricordiamo che il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa mediante la quale si possono affidare lavori di carattere occasionale e saltuario e che le prestazioni sono infatti pagate tramite i voucher (buoni lavoro), che il lavoratore potrà riscuotere presso gli uffici pubblici e privati individuati dalla legge; tali buoni danno inoltre garanzie di retribuzione di copertura previdenziale (Inps) e assicurativa (Inail).

(**) Ricordiamo in particolare che i datori utilizzatori di tali prestazioni di lavoro occasionale, hanno comunque l'onere di comunicare all'Inail prima dell'inizio della prestazione, le informazioni riguardanti: luogo, periodo della prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del lavoratore prescelto; confermato anche l'adempimento della comunicazione preventiva all'Inail anche nella ipotesi di variazione del periodo di lavoro (cessazione o cambiamento del periodo).


Fonte: IPSOA

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