Le controversie promosse da singoli soci per identiche questioni, concernenti la posizione fiscale della società, devono essere trattate congiuntamente essendo cause inscindibili connesse per vincolo di consequenzialità-pregiudizialità necessaria, che vanno decise unitariamente. Ricorre infatti un’ipotesi di litisconsorzio necessario ex articolo 14 D.Lgs. n. 546 del 1992. Le presunzioni fondate sulle movimentazioni bancarie legittimano l’Ufficio a considerare come ricavi i versamenti e i prelevamenti dei quali il contribuente non riesca a dare giustificazione. Infatti, a quest’ultimo spetta fornire la prova contraria al fine di dimostrare che le movimentazioni bancarie in esame non abbiano dato luogo a materia imponibile essendo estranee all’attività esercitata. La presunzione legale posta dall’articolo 32 del DPR n. 600 del 1973 è relativa, poiché costituisce un’eccezione al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice ed alla regola generale dell’onere della prova.

Sentenza n. 4688 del 23 marzo 2012 (udienza 14 marzo 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Cicala Mario - Est. Chindemi Domenico
Cause inscindibili – Controversie promosse dai soci – Identiche questioni controverse – Litisconsorzio necessario tra i soci
Accertamento – Esame delle movimentazioni bancarie – Prelevamenti e versamenti in conto corrente – Estraneità rispetto all’attività esercitata – Onere della prova a carico del contribuente


Fonte: Agenzia Entrate

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