La costituzione di una Onlus preclude in assoluto la possibilità di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo?

Le Onlus sono costituite per svolgere attività di volontariato, ossia un’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’articolo 2, comma 2, della legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) prevede che i volontari non possono essere retribuiti in alcun modo (nemmeno dal beneficiario), salvo il rimborso da parte dell’organizzazione di appartenenza delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
La preclusione alla costituzione di rapporti di lavoro dipendente o ad avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo non è, tuttavia, assoluta. Infatti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge richiamata, l’Onlus può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento ovvero se necessari a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta .


Fonte: Agenzia Entrate

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