Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l’articolo 39, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 autorizza l’ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini della determinazione del reddito con il metodo c.d. induttivo, utilizzando, al riguardo, presunzioni semplici, anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Al contribuente incombe l’onere probatorio di addurre fatti ed elementi di prova contrari. Non può essere addotta come giustificazione la circostanza di essere privi dei registri Iva perché trattenuti dall’ufficio: la difficoltà di esibire i registri non esonera il contribuente da qualunque onere probatorio.

Ordinanza n. 5213 del 30 marzo 2012 (udienza 14 febbraio 2012)
Cassazione civile, sezione VI - Pres. Merone Antonio - Est. Iacobellis Marcello
Accertamento – Imposte dirette – Omessa dichiarazione – Accertamento induttivo puro – Onere della prova

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