E' perizia contrattuale quella il cui presupposto in iure consiste nella limitazione dell'indagine, demandata ai periti, alla mera determinazione quantitativa del danno della relativa attività esplorativa, senza alcun potere di risolvere le questioni eventualmente insorte sulla validità e operatività della garanzia assicurativa; la cui caratteristica morfologica va individuata proprio nella sua estraneità all'area dell'arbitrato; il suo aspetto funzionale, infine, va ravvisato proprio nella sua non interferenza sulla proponibilità delle suddette questioni di validità e operatività della garanzia dinanzi all'autorità giudiziaria.

Questi principi risultano del tutto disattesi dal giudice territoriale che, dopo avere equiparato tout court le fattispecie della perizia contrattuale e dell'arbitrato irrituale (f. 4 della sentenza oggi impugnata), ha conseguentemente (ma illegittimamente) ritenuto rilevanti, ai fini della relativa impugnativa, i soli vizi "negoziali" (errore violenza dolo) della manifestazione di volontà.

(Sentenza Cassazione civile 18/01/2011, n. 1081)


Fonte: IPSOA

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