Da quest’anno, anche l’Ordine dei consulenti del lavoro potrà riscuotere i contributi pagati dai propri iscritti attraverso il modello F24. La nuova procedura è il risultato dell’intesa firmata il 17 febbraio con l’Agenzia delle Entrate, valida per il triennio 2011/2014.
Molti i vantaggi connessi all’adozione del canale telematico, tra i più evidenti la semplificazione della procedura di pagamento, la velocizzazione dei tempi di riscossione e, soprattutto, la possibilità di compensare con eventuali crediti tributari.

Per l’occasione, la risoluzione n. 24/E del 3 marzo, inaugura 35 codici tributo istituiti ad hoc. Non sono operativi da subito, ma dal prossimo 10 marzo, e dovranno essere utilizzati per versare le quote dovute dai professionisti al Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro e ai consigli provinciali dello stesso organismo che hanno aderito all’accordo.

Le causali (esclusa la prima riservata al Consiglio nazionale), contengono la sigla della provincia seguita dai numeri 00 e devono essere inserite nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

La risoluzione spiega nel dettaglio come compilare il modello.
Nel “codice ente” va indicato il numero “0005”, mentre per “codice sede” si intende la sigla della provincia di iscrizione all’Albo dei consulenti del lavoro (vedi la Tabella T2 – sigla delle province italiane” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate). L’identificativo relativo all’iscrizione all’Albo deve essere inserito nel “codice posizione” (formato “NNNNN”) e il “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa” è quello di competenza del contributo versato.


Fonte: Agenzia Entrate

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