Bollo auto, via al countdown. È infatti il 1° febbraio (il 31 gennaio è domenica) l’ultimo giorno utile per versare il tributo dovuto dai proprietari di veicoli per i quali il precedente pagamento ha avuto validità fino al 31 dicembre 2009.
Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sono on line una guida pratica, per saperne di più in materia di delibere regionali relative a agevolazioni destinate a determinati territori e a particolari tipologie di veicoli, e un prodotto informatico che consente il calcolo dell’importo dovuto attraverso due modalità: in base alla potenza del veicolo (kw o cv) o alla targa.

Chi, quanto, come
Devono pagare il bollo auto i proprietari di veicoli iscritti nel Pubblico registro automobilistico, per essere precisi chi risulta “titolare” del mezzo l’ultimo giorno stabilito per il versamento.
Il quantum è desunto a seconda della tipologia del veicolo. Per gli autocarri, ad esempio, va considerata la portata espressa in quintali, per i ciclomotori esiste un sistema di tassa fissa, mentre per le automobili e i motocicli la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kw.
Versare il bollo è oramai diventata un’operazione più che semplice. Oltre alle tradizionali modalità effettuabili presso uffici postali, rivendite tabacchi e delegazioni Aci, è possibile anche pagare on line, collegandosi ai siti che offrono questo servizio.

Oltre il 1° febbraio
Fermo restando che chi versa in ritardo è soggetto sempre a interessi e sanzioni, va detto che in caso di ravvedimento operoso nel termine di 30 giorni dalla scadenza, oltre al bollo, è necessario pagare una sanzione pari al 2,5% dell’importo della tassa (misura ridotta dallo scorso anno grazie alle disposizioni contenute nel primo decreto anticrisi – Dl 185/2008). La “penalità” sale al 3% se il ravvedimento avviene dopo i 30 giorni, ma in ogni caso entro un anno. Sanzione piena, invece, per chi “sfora” i dodici mesi: 30 per cento.
A parte, gli interessi (al tasso legale dell’1% annuo), che vanno calcolati giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del mancato pagamento e fino al momento della regolarizzazione.
Naturalmente, per beneficiare degli sconti “da ravvedimento”, è necessario provvedere al pagamento di tutte e tre le voci: tassa, sanzione e interessi.


Fonte: Agenza Entrate

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