Pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate la seconda bozza del modello Irap 2010. Modificati, rispetto alla versione dello scorso 5 novembre (cfr "Modello Irap, pronta la bozza 2010 con new entry e soppressioni") i quadri IP, IC, e IR.

Quadro IP (società di persone)
Sezione VI - Valore della produzione netta
Debutta il rigo IP71 "rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale", che ospita il cosiddetto "bonus ricapitalizzazioni", l'agevolazione prevista dal "decreto anticrisi" 2009 (Dl 78/2009, articolo 5). La norma prevede l'esclusione dall'imposizione fiscale (Irpef e Irap) del 3% degli aumenti di capitale, fino a 500mila euro, perfezionati da parte di persone fisiche, realizzati dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010. Un beneficio che è riconosciuto per il periodo d'imposta in cui l'aumento di capitale è perfezionato e per i quattro periodi successivi.

Quadro IC (società di capitali)
Sezione VI - Valore della produzione netta
Più spazio anche per questo quadro che ha dovuto accogliere due new entry: il rigo IC70, "deduzione art. 15, comma 4, Dl n. 185 del 29/11/08", e il rigo IC71, "rendimento presunto del 3% degli aumenti di capitale".
Il primo è riservato alle società che applicano i principi contabili internazionali (soggetti Ias) e che riallineano con il metodo del "saldo" globale (articolo 15, comma 4, Dl n. 185/2008, "decreto anticrisi" 2008) le divergenze tra i valori di bilancio e i valori fiscali relativi a tutti gli elementi patrimoniali esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il nuovo campo consente di indicare la quota (pari a un quinto) della somma algebrica (negativa) delle differenze positive e negative sopra citate, deducibile dal valore della produzione.
Per quanto riguarda il rigo IC71, il riferimento normativo è quello relativo al "bonus ricapitalizzazioni" già descritto precedentemente per il rigo IP71.

QUADRO IR
Sezione I - Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ, IP, IC, IE, IK (sez. II e III)
Il quadro IR perde, invece, un "pezzo": eliminata, infatti, nella sezione I, la colonna 3 "quota esente zone franche urbane". Il modello si adegua così all'ultimo "decreto milleproroghe" (Dl 194/2009, articolo 9, comma 4), che ha abrogato l'esenzione Irap prevista dalla Finanziaria 2007 per le piccole e micro imprese (individuate secondo la raccomandazione 2003/361/CE) che iniziano o hanno dato vita a una nuova attività nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 nelle zone franche urbane (Zfu).


Fonte: Agenzia Entrate

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