Con il provvedimento direttoriale del 12 marzo 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni tecnico-procedurali in relazione alla facoltà, che la legge finanziaria per il 2005 ha concesso alle imprese operanti nel settore della grande distribuzione organizzata, di trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, conseguiti nel mese di riferimento.
Il provvedimento ha riformulato e sostituito quello precedente dell'8 luglio 2005 e ha ridefinito il tracciato telematico.

La circolare n. 2/E del 25 gennaio illustra ed esplicita tutte le novità introdotte col provvedimento del 2009, fornendo chiarimenti anche in merito al contenuto del tracciato telematico, nel quale sono individuate puntualmente tutte le informazioni che i soggetti interessati all'invio telematico dei corrispettivi dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

Tra le novità introdotte, in primis, si evidenzia l'estensione della facoltà di trasmettere telematicamente i corrispettivi anche alle imprese di servizi, che svolgono attività riconducibili alle prestazioni di cui all'articolo 3 del Dpr 633/1972, purché operanti con "più punti vendita" ubicati nel territorio dello Stato e a condizione che almeno uno di essi rispetti i requisiti dimensionali individuati dall'articolo 1, comma 430, della legge 311/2004 (superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con meno di 10mila abitanti, superiore a 250 metri quadri nei comuni con più di 10mila abitanti).
Pertanto, non potranno avvalersi della facoltà
•le imprese che operano con un solo punto vendita, ancorché aventi le dimensioni richieste dalla norma
•le imprese che operano con più punti vendita senza i prescritti requisiti dimensionali.

Si ricorda che l'invio telematico sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Di conseguenza, vengono meno l'obbligo di installazione e utilizzo dei misuratori fiscali e tutti gli obblighi collegati.
Invero, le imprese della grande distribuzione che decideranno di continuare a utilizzare i misuratori fiscali ancora in uso presso i punti vendita, fino a esaurimento delle memoria fiscale, dovranno "defiscalizzare" le macchine in questione, che emetteranno, quindi, scontrini fiscalmente non rilevanti.

Questa agevolazione, però, opera esclusivamente per i punti vendita che, come detto, rispettano i requisiti dimensionali previsti dal comma 430, per cui i punti vendita che hanno dimensioni inferiori rispetto a quelle richieste dalla norma continueranno a emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale.

La circolare n. 2/E chiarisce che - fermo restando che le attività di cessione di beni e di prestazione di servizi destinate a un'amplia platea di clienti debbono essere svolte attraverso due o più punti vendita dislocati sul territorio nazionale - il requisito dimensionale si considera rispettato anche nelle ipotesi in cui un esercizio commerciale, nel quale coesistono l'attività di cessione e quella di servizi, abbia complessivamente le caratteristiche dimensionali di cui al comma 430. Il documento di prassi fa l'esempio della somministrazione di alimenti e bevande svolta tramite un bar, un ristorante ovvero un punto di ristoro all'interno di un esercizio commerciale, che effettui, prevalentemente, attività di cessione di beni.
Ne consegue che le aziende con un unico punto vendita, pur delle dimensioni richieste, all'interno del quale svolgano contemporaneamente sia un'attività di cessione di beni sia di prestazione di servizi, non potranno avvalersi della facoltà di invio telematico dei corrispettivi.

A partire dai corrispettivi relativi al mese di giugno 2009, i dati da trasmettere telematicamente riguardano i corrispettivi relativi a un mese solare e vanno inviati entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento, inteso come il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
La circolare precisa che:
•nel calcolo dei giorni si ricomprendono anche i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi per i quali potrebbe essere prevista l'apertura al pubblico
•se il giorno 15 coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, l'invio telematico può avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo.

L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, specificato che tutti gli invii ordinari (escluso, quindi, gli invii per la comunicazione dell'adesione o della revoca dell'opzione) devono essere "continui", cioè non si può trasmettere il file relativamente a un mese se prima non si è inviato quello relativo al mese precedente, affinché sia garantita l'integrità del dato dei corrispettivi conseguiti nell'intero periodo di imposta.

Per quanto riguarda l'adesione alla trasmissione (vincolante per un intero periodo d'imposta):
•chi si avvale per la prima volta della facoltà di invio telematico dei corrispettivi può effettuare il primo invio ordinario solo dopo aver comunicato la propria scelta all'Agenzia delle Entrate, contrassegnando, nel tracciato telematico, lo specifico campo relativo alla "adesione alla trasmissione telematica"
• chi ha già effettuato invii anteriormente al mese di giugno 2009 non è tenuto alla comunicazione di adesione "preventiva", ma deve procedere direttamente con l'invio ordinario secondo la tempistica e le modalità fissate dal provvedimento del 12 marzo 2009.

Se l'impresa cessa tutti i propri punti vendita nel corso del periodo di imposta, può comunicare la revoca dell'opzione in corso d'anno (tramite la compilazione dello specifico campo relativo alla "revoca alla trasmissione telematica"), visto il venir meno del requisito oggettivo.

Relativamente alle informazioni contenute nel tracciato tecnico, queste le principali novità illustrate dalla circolare:
1. l'informazione trasmessa deve essere "unica", riguardante l'importo complessivo dei corrispettivi - anche di segno negativo laddove, ad esempio, nella giornata siano state emesse note di credito di importo superiore ai corrispettivi - compresi quelli documentati con fattura, relativi alle operazioni effettuate nella giornata, al lordo dell'imposta (escludendo, però, i corrispettivi conseguiti a fronte di operazioni di cessione di immobili e/o di beni strumentali)
2. i corrispettivi devono essere indicati "partitamente" a seconda del diverso regime Iva applicato alle operazioni: non imponibili, esenti, regimi speciali, imponibili (suddivisi per ciascuna aliquota applicata: 4, 10 e 20%), nonché assenza di corrispettivi per la giornata di riferimento
3. è prevista la possibilità di compilare e trasmettere un apposito record di dettaglio relativamente a quei punti vendita che hanno aderito alla ventilazione dei corrispettivi. In tale record, nel campo "tipologia operazione", è presente, infatti, il valore "VV" che indica, appunto, che i corrispettivi sono stati registrati col metodo della ventilazione. Nel medesimo campo, inoltre, sono ripetuti tutti i valori indicati al precedente punto 2 che dovranno essere valorizzati in tutte le ipotesi in cui i corrispettivi sono stati certificati con emissione di fattura (articolo 4 del Dm 24 febbraio 1973)
4. il soggetto, cui la Camera di commercio ancora non ha attribuito l'identificativo Rea (Repertorio economico amministrativo) definitivo, deve indicare il "numero provvisorio" rilasciato dalla Cciaa, che potrà essere, ad esempio, il protocollo o altro numero assegnato alla pratica.


Fonte: Agenzia Entrate

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