Trasferimento del plafond a stretto rigore normativo. Nei casi di affitto di azienda dell'"esportatore abituale", infatti, l'affittuario può acquistare e importare beni e servizi senza pagamento dell'Iva (nei limiti, appunto, del plafond), anche se il contratto non prevede espressamente il trasferimento di tutti i rapporti con la clientela.
Può sintetizzarsi così il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, arrivato per bocca del sottosegretario Daniele Molgora nell'ambito delle interrogazioni a risposta immediata, tenutesi ieri presso la Commissione Finanze della Camera.

La risposta è nella norma
La necessità di trasferimento delle posizioni creditorie e debitorie relative all'azienda affittata emergeva da vecchie pronunce dell'Amministrazione finanziaria che, sebbene oramai datate, non erano state ancora ufficialmente "aggiornate".

In effetti, la norma di riferimento (l'articolo 8 del Dpr 633/1972) condiziona il passaggio del plafond alla sua espressa previsione nel contratto di affitto e alla relativa comunicazione, entro 30 giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Nient'altro. Nessun cenno ai rapporti con la clientela, il trasferimento dei quali, perciò, non è richiesto.

Via libera "controllato"
L'apertura non significa, in ogni modo, recinto aperto. Si è fatto cenno all'imprescindibilità della comunicazione agli uffici finanziari del subentro dell'affittuario nel plafond. Una comunicazione che attiverà l'Agenzia delle Entrate nella verifica di eventuali utilizzi distorti dell'istituto e, soprattutto, nella ricerca di profili elusivi delle operazioni di affitto di azienda, specie nelle ipotesi in cui il trasferimento dei rapporti con la clientela non è previsto.


Fonte: Agenzia Entrate

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