Con sentenza n.25699 del 09 dicembre 2009 della Corte di Cassazione viene riconosciuto che se non c'è opposizione all'atto (avviso bonario), il ricorso contro la conseguente cartella di
pagamento è inammissibile.
Vediamo il caso

L'iter di primo grado

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, il commissario liquidatore di una società
in liquidazione coatta proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale che era stata
notificata dopo che il competente ufficio aveva formato il relativo ruolo.
Il liquidatore esponeva che quell'atto esecutivo non poteva essere notificato direttamente alla società contribuente, ma doveva essere esperito il procedimento di insinuazione al passivo, atteso che la società aveva comunicato all'ufficio finanziario il deposito dello stato passivo presso la cancelleria della sezione fallimentare del tribunale.
La conclusione del commissario liquidatore era, quindi, che l'Amministrazione finanziaria non poteva pretendere l'integrazione d'imposta in base all'accertamento svolto; perciò chiedeva, come diretta conseguenza, l'annullamento della cartella emessa.
Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio eccepiva l'infondatezza del ricorso introduttivo, in quanto la cartella di pagamento altro non era che la conseguenza automatica dell'avvenuta definizione dell'avviso di rettifica, perché non opposto:perciò chiedeva il rigetto dell'impugnativa.
La commissione di primo grado dichiarava infondato il ricorso introduttivo, accogliendo in pieno le conclusioni dell'ufficio finanziario.

L'appello
Avverso tale decisione la società proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la quale con sentenza, in riforma di quella impugnata, annullava la cartella di pagamento, osservando che la stessa costituiva atto impugnabile e che, una volta depositato il documento relativo allo stato passivo presso il tribunale, il credito vantatonon poteva essere soddisfatto dall'appellante, che doveva invece proporre l'insinuazione al passivo, anche se tardiva,
nella procedura fallimentare.

Il ricorso per cassazione
Avverso questa sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo.
L'Agenzia ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 19 del Dlgs 546/1992 e 101 del regio decreto 267/1942 ("legge fallimentare"), nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'articolo 360, nn. 3, 4 e 5 del codice di rito, in quanto la Commissione tributaria regionale non ha considerato che la norma di cui all'articolo 101 non era applicabile nel caso in esame, in quanto l'avviso
di rettifica era stato notificato prima che la società comunicasse il mutamento del proprio status di messa in liquidazione coatta.
Inoltre, l'atto impositivo era divenuto definitivo per mancanza di opposizione, quindi la cartella costituiva atto esecutivo consequenziale per il quale, non essendo stati sollevati vizi propri di essa, non potevano più sollevarsi questioni attinenti alla debenza dell'imposta.

Motivi della decisione
La Suprema corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
In tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992 solo dinanzi al giudice speciale tributario, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un
invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o della forma da osservare per l'impugnazione o della commissione tributaria competente.
Ne consegue che il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione a un avviso non opposto, risulta essere inammissibile (cfr anche Cassazione 12194/2008 e Cassazione a sezioni unite 16293/2007).
Inoltre, la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Dlgs 546/1992, la cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento divenuto definitivo, come nel caso di specie, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso, e non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento stesso.
La Corte ha anche precisato che l'atto esecutivo non andava preceduto dall'insinuazione al passivo della procedura esecutiva per il semplice fatto che la modifica della situazione giuridica del soggetto passivo non ne poteva far venire meno la sussistenza, ormai definitivamente stabilita

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